Rinnovabili, decide la conferenza di servizi sulla collocazione

A proposito di energie rinnovabili, per quanto il tema in questione sia pregevole e meritevole di consensi unanimi, capita sempre più spesso che i Comuni, preoccupati della gestione del proprio territorio, “complichino” la realizzazione di impianti ad energia pulita (alimentati con fonti energetiche rinnovabili, c.d. FER) vietando la collocazione di tali strutture in talune zone urbanistiche, ad esempio nelle aree a destinazione agricola, giocando in realtà, su un possibile equivoco offerto dalla legge.

Infatti, la normativa nazionale di riferimento (art. 12, d.lgs.  387/03) mentre da un lato prevede una sorta di generale compatibilità di questa tipologia di impianti con le aree a destinazione agricola (peraltro, confermata dalle linee guida approvate con d.m. 10 settembre 2010), dall’altro lato prescrive anche che, nell’ubicazione di questo tipo di strutture, si tenga conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo e della valorizzazione delle tradizioni agro-alimentari locali, della tutela della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio rurale

Ed è così, dunque, che in più di un caso i piccoli enti locali introducano varianti al piano regolatore che vietano la realizzazione degli impianti in oggetto sui terreni agricoli (magari classificati come riferiti a colture di pregio), e che su questa base motivino il proprio dissenso allorquando sono convocati nella conferenza di servizi indetta dalla Regione per il rilascio dell’autorizzazione unica alla realizzazione e gestione di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da FER.

Tuttavia, la pur meritevole finalità di difendere le colture e, di conseguenza, l’integrità del paesaggio rurale non può essa sola determinare un divieto generalizzato all’installazione di impianti a FER (p. es., fotovoltaici) nella quasi totalità delle aree agricole comunali senza un esame specifico e approfondito di singole peculiarità, che potrebbe invece legittimamente giustificare un divieto siffatto. 

In assenza, dunque, di valide motivazioni ostative, l’amministrazione regionale (o quella diversa delegata) procedente può del tutto validamente “disattendere la disciplina urbanistica comunale che produca un simile risultato, invocando anche la specifica valenza di variante urbanistica del procedimento di cui all’art. 12 del d.lgs.  n. 387/2003”, attraverso il ricorso ai mezzi di legge (artt. 14 segg. l. 241/90) per il superamento del dissenso in sede di conferenza di servizi (in questo senso, T.A.R.  Piemonte n. 451/11).

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