Riordino Protezione Civile, ok della Camera al d.l. 59/2012

L’Aula ha licenziato, in prima lettura, il disegno di legge di conversione del Decreto legge 59/2012 recante “Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione civile” (DDL 5203/C – Relatori l’On. Antonio Distaso del Gruppo parlamentare PdL e l’On. Salvatore Margiotta del Gruppo parlamentare PD), con modifiche al testo approvato dalle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Ambiente della Camera dei Deputati.

Tra le principali novità introdotte:

– viene elevato da sessanta a novanta giorni il limite della durata della dichiarazione dello stato di emergenza, nonché da quaranta a sessanta giorni il limite della durata della proroga;

– viene previsto che con le ordinanze di protezione civile si dispone oltre che in ordine alla organizzazione ed alla effettuazione dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall’evento, alla messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati e dei beni culturali gravemente danneggiati o che costituiscono minaccia per la pubblica e privata incolumità, nonché al ripristino delle infrastrutture e delle reti indispensabili per la continuità delle attività economiche e produttive e per la ripresa delle normali condizioni di vita e comunque agli interventi volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;

– viene precisato – in relazione alla possibilità di emanare con ordinanza norme in deroga a quelle vigenti in materia di affidamento di lavori pubblici per la durata massima di sei mesi – che il suddetto periodo di sei mesi non è prorogabile e l’emanazione delle norme in deroga è prevista per i soli interventi connessi all’evento;

– viene disposto che il Governo riferisca annualmente in Parlamento sulle attività di Protezione civile inerenti le attività di previsione, prevenzione, mitigazione del rischio e di pianificazione di emergenza, nonché sull’utilizzo del Fondo di protezione civile;

– viene previsto che in presenza di gravi difficoltà al tessuto economico e sociale derivanti dagli eventi calamitosi che hanno colpito i soggetti residenti nei comuni interessati, ai soggetti titolari di mutui relativi agli immobili distrutti o inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici o comunque compromessa dagli eventi calamitosi può essere concessa, su richiesta, la sospensione, per un periodo di tempo circoscritto, delle rate senza oneri aggiuntivi per il mutuatario;

– viene disposto l’obbligo del Comune di approvare con delibera consiliare, entro novanta giorni dall’entrata in vigore dalla legge di conversione del decreto legge, il “Piano di emergenza comunale” , previsto dalla normativa vigente in materia di protezione civile, redatto secondo i criteri e le modalità di cui alle indicazioni adottate dal Dipartimento della Protezione Civile e dalle Giunte regionali.

Il Comune provvede alla verifica ed all’aggiornamento periodico del Piano, trasmettendone copia alla Regione, alla Prefettura e alla Provincia territorialmente competenti. Inoltre, entro sei mesi dall’entrata in vigore del provvedimento le Regioni possono approvare con propria deliberazione il «Piano Regionale di Protezione Civile», che può prevedere l’introduzione dei criteri e delle modalità di intervento da espletare in caso di emergenza secondo le indicazioni operative emanate dal Dipartimento della Protezione Civile, il ricorso ad un piano di prevenzione dei rischi e l’istituzione di un fondo a valere sul bilancio regionale per l’espletamento e la messa in atto degli interventi previsti dal Piano e per fronteggiare le prime fasi dell’emergenza;

– viene modificata la L.183/2011 (Legge di stabilità 2012) prevedendo che gli interventi realizzati direttamente dai Comuni e dalle Province in relazione ad eventi calamitosi in seguito ai quali sia stato dichiarato lo stato d’emergenza, che risultino effettuati nell’esercizio finanziario in cui è avvenuta la calamità e nei due successivi, sono esclusi dal Patto di stabilità interno. I criteri e le modalità per l’attuazione della norma vengono demandati ad un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze da adottarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge. Per la copertura della norma viene previsto l’utilizzo delle risorse del Fondo di cui all’art.6, comma 2, del DL 154/2008, convertito dalla L.189/2008 (Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali);

– viene soppressa la norma con cui si prevedeva l’introduzione di coperture assicurative su base volontaria contro i rischi di danni a fabbricati di proprietà di privati derivanti da calamità naturali;

– viene istituita un’anagrafe pubblica degli appalti pubblici dei Grandi eventi che mette a disposizione sul sito del Dipartimento della Protezione civile tutte le informazioni relative agli appalti pubblici di lavori, servizi, forniture e ai soggetti imprenditoriali che sono o si propongono come affidatari di suddetti lavori pubblici, comprese le segnalazioni su inadempienze e danni già verificatisi.

In corso d’esame è stato, inoltre, accolto, tra gli altri, un ordine del giorno (n. 2, primo firmatario l’On. Realacci del Gruppo PD) con cui si impegna il Governo “a valutare l’opportunità di:
– estendere il credito di imposta del 55 per cento per la riqualificazione energetica degli edifici anche agli interventi di prevenzione antisismica nel patrimonio edilizio esistente, garantendone l’effettiva convenienza economica, permettendone l’accesso anche alle imprese e stabilizzandolo;
– rivedere i limiti imposti dal patto di stabilità per permettere agli enti locali che abbiano risorse disponibili di avviare il consolidamento antisismico degli edifici pubblici, a partire dalle scuole”.

Il decreto legge, in scadenza il 16 luglio 2012, passa ora alla lettura del Senato.

Fonte: Ance

 

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