Sanzione per gli abusi su aree vincolate: può essere oggetto di riduzione?

di MARIO PETRULLI

Come è noto, il comma 4-bis dell’art. 31 del Testo Unico dell’Edilizia(1), nella versione attuale a seguito della modifica introdotta con la legge n. 164/2014, di conversione del d.l. n. 133/2014(2)), dispone che “L’autorità competente, constatata l’inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell’articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente”.

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