SCIA: come si diffondono i suoi effetti in sanatoria?

Come si delineano nell’ordinamento italiano gli effetti che si espandono a partire da una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in sanatoria? La giurisprudenza del nostro paese ha elaborato e specificato quello che accade con riferimento alla presentazione della segnalazione certificata su opere da sanare.

In questo senso pare interessante analizzare la valutazione dei giudici con riferimento all’ordinanza di demolizione adottata da una amministrazione comunale per la difformità riscontrata (eccesso di 60 cm) rispetto ai grafici allegati al precedente titolo edilizio. Infatti nel caso in cui siano realizzate opere edilizie in parziale difformità del titolo originario, l’amministrazione comunale di riferimento è tenuta verificare preventivamente ogni aspetto pregiudizievole che può derivare dalla demolizione.

L’amministrazione comunale, in seguito a questa pronuncia, ha effettuato un ricorso presso il Consiglio di Stato, e nel medesimo momento l’appellante incidentale ha prodotto copia della segnalazione certificata di inizio attività: nient’altro che una presentazione a sanatoria dell’abuso oggetto dell’ordine di demolizione impugnato.

A proposito di disciplina regionale della Segnalazione di cerificata di inizio di attività leggi l’articolo Emilia Romagna, la SCIA sostituisce la DIA negli interventi edilizi, su Ediltecnico.it.

Ma il punto centrale della questione risiede nel fatto che la presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (e la conseguente avvenuta formazione del titolo abilitativo in sanatoria) costituisce in realtà ammissione dell’abuso edilizio commesso, avendo quella segnalazione certificata natura confessoria (ovvero diretta a provare la verità di fatti attestati), producendo, mediante l’inutile decorso del tempo per l’emanazione di provvedimenti inibitori, effetti direttamente stabiliti dalla legge, indipendentemente da una eventuale diversa volontà delle parti (su questo, Consiglio di Stato, sez. IV, 14 aprile 2010, n. 2086).

Premesso ciò, si va a convergere nella situazione seguente (come afferma la sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, 31 marzo 2014, n. 1534): l’abuso che aveva legittimato l’emanazione dell’ordine di demolizione viene sanato attraverso la formazione della citata SCIA in sanatoria, facendo venire meno, nelle more del giudizio, le condizioni dell’azione, le quali devono persistere lungo tutto il corso del giudizio. Scaturisce quindi l’improcedibilità dell’appello principale e di quello incidentale.

Fonte: Ediltecnico

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