SCIA, i controlli e i provvedimenti del Comune

Dopo il chiamento normativo introdotto dal d.l. 138/2011 che ha specificato che la SCIA non è un titolo abilitativo che si forma per silenzio assenso, ma è un atto privato che rientra nella categoria delle “attività liberalizzate”, rimane tuttavia la sua natura di atto privato basato sull’autocertificazione.

Un atto privato che, tuttavia, attribuisce al privato un titolo immediato per realizzare un cantiere e su questo titolo, se accerta l’illegittimità, il comune può intervenire sia entro i 30 giorni dalla data di presentazione della SCIA, ma anche dopo che si è consolidato il diritto a costruire, ovvero dopo i 30 giorni dalla presentazione della SCIA stessa.

Sorge tuttavia il dubbio se il Comune possa direttamente annullare una SCIA, decorsi i 30 giorni dalla data di relativa presentazione, o se debba attendere di esserne diffidato dal privato controinteressato, che lamenta la lesione dei propri interessi e mette in mora il comune che non ha effettuato le verifiche nei 30 giorni precedenti.

 Per un maggiore approfondimento vi rimandiamo alla lettura dell’articolo “I controlli e i provvedimenti del comune sulla scia edilizia, dopo i trenta giorni dalla presentazione (dopo il d.l. 70/2011 convertito in legge 106/2011) (Prima parte)” , pubblicato oggi in home page.

Segnaliamo inoltre due interessanti appuntamenti sulle novità in edilizia, “Il d.l. Sviluppo e le novità in eidlizia” in programma a Bologna il 20 settembre e a Milano il 27 settembre

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