SCIA, la presentazione in Comune dopo il decreto sviluppo

Recentemente ci siamo soffermati sulle novità del decreto legge sviluppo, in particolare sulla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) che va a sostituire la dichiarazione di inizio attività (DIA) edilizia (vedi La Scia edilizia dopo il decreto legge sviluppo pubblicato il 23 maggio scorso).

Oggi ci occupiamo su come si dovrebbe presentare correttamente la SCIA edilizia al comune, dopo le novità inserite nell’art.19 Legge 241/1990, come modificato dal d.l.70/2011, in vigore dal 14 maggio 2011.

La novità del passaggio dalla DIA alla SCIA non è di immediata comprensione. Infatti, è vero che gli interventi edilizi che fino al 13 maggio 2011 erano assoggettati a DIA, dal 14 maggio richiedono una SCIA edilizia, ma non si tratta solo di un mero mutamento di nome.

La DIA, infatti, aveva una disciplina ed un vero e proprio procedimento, che prevedeva un termine assegnato agli istruttori comunali, per accertare l’ammissibilità, la completezza e la legittimità della DIA, prima che la stessa divenisse efficace titolo abilitativio per dare avvio alle opere.

Oggi la legge, con la SCIA edilizia, ha attribuito al privato l’incombenza e la responsabilità di preparare correttamente e in modo completo, il progetto edilizio, prima di presentarlo in Comune. Il comune però effettua controlli solo successivi e interviene solo successivamente alla presentazione della SCIA, ovvero interviene dopo un titolo efficace.

 Le novità e le nuove incombenze per il privato cittadino e per l’ufficio tecnico, in particolare per lo Sportello unico, sono al centro del nuovo approfondimento “La presentazione della SCIA edilizia al comune, dopo il d.l. 70/2011“, pubblicato oggi in home page, nella sezione Approfondimenti.

 

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