Scomputo opere di urbanizzazione: illegittimo il silenzio del Comune

Risulta illegittimo, per violazione dell’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso ex art. 2 della legge n. 241/1990, il comportamento del Comune che, dinanzi ad una richiesta di scomputo delle opere di urbanizzazione presentata da oltre tre mesi, rimane inerte: è quanto affermato dal TAR Lazio, sez. Latina, nella recente sent. 2 febbraio 2016, n. 57.

Come è noto, l’art. 16, comma 2, del Testo Unico Edilizia (d.P.R. n. 380/2001) prevede che, a scomputo totale o parziale della quota di contributo che l’interessato deve pagare al Comune, in base al precedente comma 1, in relazione agli oneri di urbanizzazione, il privato possa obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione con le modalità e le garanzie stabilite dalla PA (con acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del Comune).

Perciò, il titolare del permesso di costruire non può realizzare le opere di sua iniziativa, né limitarsi ad inviare una richiesta di autorizzazione mai riscontrata al Comune, essendo invece necessario che la PA disciplini espressamente le modalità di esecuzione delle opere e le necessarie garanzie (cfr. C.d.S., Sez. IV, 28 novembre 2012, n. 6033) Ed invero, l’ammissione allo scomputo forma oggetto di una valutazione discrezionale da parte della PA, che ben può optare per soluzioni diverse senza neanche un obbligo di specifica motivazione (cfr. TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 2 febbraio 2012, n. 279). Di conseguenza, è necessario che il Comune si pronunci, positivamente o negativamente, sulla richiesta di scomputo.

Per una panoramica sugli oneri concessori in generale, compreso l’aspetto dello scomputo, ricordiamo il recente e-book edito da Maggioli, dal titolo Gli oneri per il rilascio del permesso di costruire, curato da Antonella Mafrica e Mario Petrulli: una breve guida pratica, con ampi riferimenti normativi e dottrinali e copiosa giurisprudenza, utile a risolvere i dubbi che possono verificarsi nella prassi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

News dal Network Tecnico