Semplificazione per l’edilizia privata con il decreto sviluppo

L’Ance traccia un primo quadro delle semplificazioni per l’edilizia privata contenute nel dl sviluppo, riservandosi un esame più approfondito dopo la sua pubblicazione in G.U.

Tra le novità, varo di una legge nazionale quadro per il recupero delle città e modifiche al testo unico dell’edilizia.

Fra le previsioni per il settore privato si segnala l`esclusione della gara per le opere di urbanizzazione primaria a scomputo. In particolare, viene modificato il testo unico edilizia, prevedendo che, nell`ambito dei piani attuativi o di atti equivalenti comunque denominati, le opere di urbanizzazione primaria sotto soglia comunitaria sono realizzate direttamente dal titolare del permesso di costruire a scomputo dei relativi oneri e non è quindi più necessario esperire la procedura negoziata di cui all`art. 57, comma 6 del d.lgs. 163/2006.

Un`altra rilevante innovazione riguarda il procedimento per il rilascio del permesso di costruire poiche` viene introdotto il silenzio assenso, qualora sia decorso inutilmente il termine per l`adozione del provvedimento conclusivo.

Il Decreto Legge fornisce poi indicazioni sull`operativita` della SCIA, chiarendo che si applica all`edilizia ma non sostituisce la Superdia e che restano ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull`attivita`  urbanistico edilizia, alle responsabilita` ed alle sanzioni previste in materia di Dia dal t.u. edilizia.

Sempre nell`ambito delle procedure edilizie il decreto legge introduce una regolarizzazione automatica delle lievi difformita` verificatesi nella fase costruttiva rispetto al progetto originariamente assentito. In particolare la tolleranza riguarda le violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non superino per singola unita` immobiliare il 2% delle misure progettuali.

Prevedendo che i contratti di trasferimento dei diritti edificatori sono soggetti a trascrizione nei registri immobiliari (nuovo punto 2 bis dell`art. 2643 del Codice civile), il legislatore statale prende finalmente posizione sull`annosa questione della natura giuridica dei diritti edificatori attribuendo ad essi natura di diritti reali.

Il decreto legge contiene una serie di disposizioni che danno vita alla “legge nazionale quadro per la riqualificazione incentivata delle aree urbane“, a cui dovranno seguire le leggi regionali attuative entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore.

Si tratta di un vero e proprio “Piano per la città“, come auspicato da tempo dall`Ance, che si differenzia dal Piano per il rilancio dell`attivita` edilizia o Piano Casa 2, seguito all`Accordo Stato Regioni del 1°  aprile 2009, poiche` si configura come una normativa ordinaria e a regime.

Le leggi regionali dovranno, tra l`altro, incentivare gli interventi di demolizione e ricostruzione attraverso:
– riconoscimento di volumetria aggiuntiva a quella preesistente;
– delocalizzazione;
– modifiche alla destinazione d`uso, purche` si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari;
– modifiche alla sagoma.

Sempre nell`ambito delle misure previste per la riqualificazione delle aree urbane, nelle regioni a statuto ordinario i piani attuativi compatibili con lo strumento urbanistico generale sono approvati dalla Giunta comunale, organo avente un funzionamento piu` snello e rapido rispetto al Consiglio comunale.

Per semplificare le procedure di approvazione dei piani attuativi dello strumento urbanistico generale ed evitare inutili duplicazioni di adempimenti, si prevede che il piano attuativo di un piano comunale gia` sottoposto a VAS non e` sottoposto a VAS qualora non comporti variante.

Il decreto legge interviene anche in tema di autorizzazione paesaggistica per semplificarne il procedimento di rilascio. Se il Ministero dei beni culturali verifica l`avvenuto adeguamento del piano urbanistico comunale alle prescrizioni d`uso degli immobili tutelati contenute nei decreti di vincolo o nel piano paesaggistico, il parere del Soprintendente deve sempre essere richiesto ma non e` piu` vincolante e qualora non sia reso nel termine di 45 giorni dalla ricezione degli atti, si intende reso in senso favorevole.

Fonte: Ance

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