Sicurezza delle costruzioni in Puglia

“Il nuovo disegno di legge in materia di prevenzione del rischio e sicurezza delle costruzioni si sviluppa su due assi: l’uno relativo alle nuove costruzioni, che dovranno dotarsi di un fascicolo del fabbricato, e l’altro ai fabbricati esistenti, con riferimento ai quali abbiamo scelto di applicare una formula maggiormente semplificata che prevede una scheda di rilevamento con i dati empirici sulla funzionalità strutturale delle costruzioni”.

Lo ha spiegato questa mattina l’assessore regionale alle Opere pubbliche Fabiano Amati, nel corso della riunione della commissione consiliare per l’approvazione e il successivo passaggio in Consiglio regionale del disegno di legge in materia di sicurezza delle costruzioni e istituzione del cosiddetto “fascicolo del fabbricato”, adottato dalla Giunta regionale il 29 dicembre scorso.

“Come ho già avuto modo di dichiarare presentando questo disegno di legge – ha detto Amati – ho ritrovato la fonte di ispirazione sul provvedimento durante le tristi operazioni di tentato salvataggio delle 5 lavoratrici dello stabilimento tessile di Barletta. Proprio in quella sede, dinanzi a quella vicenda e con diversi consiglieri regionali di ogni gruppo politico, deducemmo la necessità di intervenire in tempi brevi su questa materia. Decidemmo quindi di accelerare l’iter di predisposizione del disegno di legge, che rispetto ad un altro già adottato nella scorsa legislatura, si alleggerisce in termini di adempimenti con riferimento ai fabbricati esistenti.

È chiaro, infatti, che il legislatore può intervenire sui nuovi fabbricati con una vera e propria ‘cartella clinica’ della costruzione; il problema si pone, invece, con riferimento ai fabbricati  esistenti e in particolare agli ‘aggregati urbani solidali’, cioè tutti i centri storici di Puglia, dove le operazioni di dettaglio della verifica strutturale avrebbero comportato una spesa esorbitante, che non ci sentiamo di chiedere ai cittadini pugliesi, soprattutto in questi tempi di crisi.

Per questo, abbiamo scelto, con riferimento ai fabbricati esistenti, una formula ‘light’, che prevede una scheda di rilevamento che fornisca i dati essenziali della funzionalità strutturale, attraverso  un’operazione semplice e allo stesso tempo non molto costosa.

Questi sono i due assi entro cui si muove il disegno di legge. Infine, su tutto incombe un obbligo a carico dei comuni di fare le verifiche di rischio, che erano già previste da una legge regionale del 1985, con la particolarità che l’inadempimento non era sanzionato e tutti sappiamo che quando è così è sempre difficile ottenere un adempimento. Per questo abbiamo deciso di introdurre un severo apparato sanzionatorio. “

Il disegno di legge istituisce il cosiddetto “fascicolo del fabbricato” e definisce le disposizioni urgenti in materia di prevenzione del rischio e sicurezza delle costruzioni.

La legge si pone a tutela della pubblica e privata incolumità ed intende perseguire una politica mirata alla conoscenza dello stato conservativo del patrimonio edilizio, nell’ottica della salvaguardia del regime di sicurezza e della qualità delle strutture e del buon governo del territorio.

Seguendo il principio di sussidiarietà tra Regione e Comuni, si propone di realizzare un sistema integrato ed informatizzato per la conoscenza dello stato conservativo del patrimonio edilizio esistente e di adottare una politica di prevenzione e protezione dai rischi di eventi calamitosi, mediante l’individuazione di modalità di attuazione che pervengano alla sensibilizzazione anche dei soggetti privati interessati.

Il fascicolo del fabbricato è istituito per tutti gli edifici di nuova costruzione, sia pubblici che privati, e dovrà contenere tutte le informazioni riguardanti la situazione progettuale, urbanistica, edilizia, catastale, strutturale, impiantistica, nonché i dati dei relativi atti autorizzativi. Il fascicolo dovrà essere aggiornato ogni dieci anni e comunque in occasione di ogni lavoro o di modifica significativa dello stato di fatto o della destinazione d’uso dell’intero fabbricato, o di parte di esso. L’aggiornamento dovrà essere effettuato anche nel caso di lavori eseguiti da enti erogatori di pubblici servizi (luce, acqua, gas, telefono, ecc.).

Per tutti i fabbricati esistenti, entro sei mesi dalla pubblicazione della legge, dovrà essere redatta, a cura dei proprietari, una “Scheda informativa”, nella quale siano riportate informazioni che vanno dall’anno di costruzione al referto tecnico di verifica della condizione statica attuale, al certificato di abitabilità, alla tipologia della struttura portante dell’edificio e degli orizzontamenti, oltre ad altri dati ritenuti indispensabili. Anche in questo caso la scheda dovrà essere aggiornata ogni dieci anni e comunque in occasione di ogni lavoro o di modifica significativa dello stato di fatto o della destinazione d’uso dell’intero fabbricato, o di parte di esso. Sempre entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, i Comuni raggrupperanno i fabbricati esistenti per probabile livello di rischio attuale, sulla base delle informazioni e delle conoscenze sulle caratteristiche geotecniche e idrogeologiche del suolo, e, entro lo stesso termine, predisporranno un cronoprogramma definito in base al livello di rischio, finalizzato alla sottoposizione dei fabbricati interessati a verifica obbligatoria della condizione statica.

Per quanto riguarda invece i fabbricati pubblici e privati ad uso pubblico, dovranno essere predisposte, entro sei mesi, le schede di rilevamento, che saranno aggiornate ogni qualvolta muteranno i dati in essa riportati. In caso di interventi sulle strutture aventi funzione statica degli edifici esistenti, privati, pubblici o di uso pubblico, che riguardino in particolare le soprelevazioni e gli aggregati, sarà necessario redigere il progetto di messa in sicurezza delle unità strutturali sottostanti ed adiacenti, anche se attinenti a proprietà diverse.

Il disegno di legge prevede un apparato sanzionatorio diretto a dissuadere ogni inadempimento agli obblighi, perché le conseguenze dell’inadempimento attengono alla sospensione dell’agibilità dei fabbricati. Sono infatti previste: una pena pecuniaria da5.000 a 50.000 euro nei confronti dei soggetti inadempienti rispetto agli obblighi e relativi termini stabiliti dalla legge, e contestuale sospensione dell’agibilità per gli immobili sui quali non saranno effettuate le verifiche.

Inoltre: gli immobili ritenuti a rischio dovranno essere oggetto di messa in sicurezza da parte dei proprietari e, qualora i comuni dovessero accertare mancati interventi, si procederà alla revoca dei titoli edilizi eventualmente esistenti, allo sgombero forzato degli edifici e ai lavori di messa in sicurezza in danno dei proprietari. Per gli edifici abusivi non oggetto di condono infine, per i quali sia stata accertata una situazione a rischio, sarà disposta l’immediata demolizione da parte del comune con spese a carico del proprietario.

Fonte: Regioni.it

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