Sicurezza: difetto di fabbrica

La Corte di Cassazione ha stabilito, con la sentenza n. 45335 del 5 dicembre scorso, che il marchio CE e il difetto di fabbrica non escludono il datore di lavoro dalla responsabilità penale per l’infortunio o la morte dei suoi dipendenti.

Inoltre ha confermato la corresponsabilità dell’amministratore di una società edile del grave infortunio subito dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni, per inosservanza della normativa antinfortunistica nell’utilizzazione di una macchina stabilizzatrice.
 
Nel caso preso in esame il Tribunale di Mantova aveva precedentemente assolto l’imputato perchè aveva considerato l’utilizzo in leasing del macchinario che era munita della certificazione di conformità CE. E non aveva quindi considerato necessario nessun altro presidio di sicurezza.
 
In appello erano state invece riscontrate violazioni non valutate in precedenza, ponendo l’accento sulla mancanza di cautele con cui era stato utilizzato il mezzo.
 
Durante il ricorso in Cassazione è stata sottolineata la condotta omissiva del datore di lavoro, per non aver istruito i dipendenti sui rischi cui erano esposti nell’utilizzo delle macchine e non aver preteso il rispetto della normativa antinfortunistica.
Successivamente è emerso che la macchina non era conforme ai requisiti di sicurezza e aveva già presentato un difetto in precedenza.
 
Secondo la normativa antinfortunistica, infatti, il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire l’incolumità del dipendente e di evitare danni a quanti vengano anche solo occasionalmente in contatto con gli strumenti di lavorazione sottoposti.
Gli atteggiamenti colposi del lavoratore non escludono il nesso causale tra la condotta del titolare e l’evento lesivo ai danni del dipendente. 

Stesso orientamento vale anche nel caso in cui il datore di lavoro faccia affidamento sulla certificazione CE.
Non potrà infatti essere esonerato dalle sue responsabilità se non dimostrerà di aver sottoposto la macchina ad adeguati controlli prima della sua messa in esercizio.

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