Sistema integrato di contabilità ambientale

Dopo la definitiva approvazione del disegno di legge delega al Consiglio dei Ministri del 16 novembre 2007 l’introduzione della contabilità e del bilancio ambientale nel contesto dei bilanci pubblici statali, regionali e locali, è diventata realtà. Il disegno di legge risponde ai problemi connessi alla sostenibilità ambientale delle politiche nazionali di sviluppo, nella consapevolezza che ciò possa derivare soltanto da un’attenta ponderazione delle esigenze di difesa delle risorse naturali, del territorio e dell’ambiente. Approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 6 settembre 2007, il provvedimento è stato inoltrato alla Conferenza Unificata per l’acquisizione del parere. Il parere favorevole è stato dato nella seduta del 18 ottobre 2007. Il testo presentato al Consiglio dei ministri recepisce tutte le osservazioni della Conferenza Unificata concernenti, in particolare: il coordinamento delle attività previste dal ddl e di competenza di Comuni e città metropolitane, con quelle già da essi espletate in base all’art. 55 del D. L.vo n. 152/2006; l’inserimento di autonoma disposizione (art. 3) in cui viene assicurata l’applicabilità, a Regioni e Province autonome, delle norme contenute nella legge delega nella misura in cui queste siano compatibili con i rispettivi statuti e relative norme di attuazione. Lo schema di legge-delega è stato predisposto da un’apposita Commissione di studio istituita in seno al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il provvedimento in sintesi
Il provvedimento intende realizzare una struttura di rendicontazione – una sorta di Finanziaria verde – che permetta di associare logicamente e coerentemente impegni e parametri di controllo nelle politiche nazionali e regionali.

Il ddl è composto da quattro articoli contenenti, rispettivamente, gli indirizzi generali, il contenuto della delega, le condizioni di applicabilità alle Regioni a Statuto speciale e alle province autonome e, infine, la clausola di salvaguardia finanziaria.

L’art. 1 definisce un sistema che integri gli atti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio pubblici onde garantire la piena conoscibilità delle scelte di Governo in tema ambientale, in un quadro di trasparenza e responsabilità;

L’art. 2 delega il Governo ad adottare, entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge, decreti legislativi atti a disciplinare il nuovo sistema di contabilità e bilancio in base ai seguenti principi:
a ) istituzione, definizione e composizione del sistema di contabilità ambientale;
b) carattere obbligatorio delle procedure di contabilizzazione ambientale;
c) rispetto dei principi fondamentali della legislazione, ai sensi dell’art. 117, comma 3, della Costituzione, in base ai quali le Regioni adottano la normativa di dettaglio di propria pertinenza, e nella salvaguardia, in ogni caso, delle competenze statutarie di quelle a Statuto speciale;
d) graduazione nella progressiva articolazione e specificazione dei documenti di programmazione e bilancio ambientale;
e) coerenza dei documenti con le attuali normative e gli studi di settore (e loro tendenziale evoluzione) della UE e di altre Organizzazioni internazionali;
f) definizione di lineamenti e caratteristiche dei ripetuti documenti.
L’art. 3 assicura l’applicabilità, a Regioni e province autonome, delle norme contenute nella legge delega nella misura in cui queste siano compatibili con i rispettivi Statuti e relative norme di attuazione.
L’art. 4 esclude nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il provvedimento prevede, inoltre:
– la raccolta nel Rendiconto generale dello Stato delle risultanze provenienti dai conti ambientali;
– l’adozione di specifiche misure di razionalizzazione, coordinamento ed omogeneizzazione dei sistemi informativi e statistici;
– un periodo transitorio (pari a 24 mesi dall’entrata in vigore dei decreti delegati) per l’entrata a regime del sistema di contabilità e bilancio ambientale;
– la possibilità di adottare disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi entro 18 mesi dalla data della loro entrata in vigore.

 Il dossier sul sito del governo

fonte: www.governo.it

 

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