Sportello unico dell’edilizia: è solo uno strumento semplificativo

Lo Sportello Unico per l’edilizia ha finalita’ solamente di semplificazione procedimentale ed organizzativa. Così ha sottolineato la Corte di Cassazione con la sentenza del 17 maggio scorso, n. 19315.

Con la conseguenza che la mancata istituzione da parte dell’amministrazione comunale non ha alcuna incidenza sul regime autorizzativo dell’attivita’ edilizia e non esonera, pertanto, dal conseguimento dei necessari titoli abilitativi.

I giudici hanno esaminato l’appello (poi convertito in ricorso) di una signora contro la decisione del Tribunale di Catania che l’aveva condannata per violazione della disciplina antisismica e sulle opere in conglomerato cementizio relativamente alla realizzazione di interventi eseguiti in difformità totale dal permesso di costruire rilasciato per lavori di ampliamento di un preesistente garage.

L’appellante sosteneva che la causa era da ricercare nella mancata istituzione dello Sportello Unico presso l’amministrazione comunale e nella conseguente impossibilità di presentare le dovute comunicazioni.

Rilevava, inoltre, che tutte le opere realizzate, tranne un solaio in cemento armato realizzato al di sopra del locale garage, non avevano comportato l’utilizzazione di cemento armato nè avevano alcuna incidenza sulla staticità dell’edifico e, conseguentemente, sulla pubblica incolumità. Infine aggiungeva che, dall’esame delle risultanze dell’istruzione dibattimentale, la data di ultimazione dei lavori era da collocarsi diversamente nel tempo, con conseguente maturazione del termine massimo di prescrizione dei reati.

Secondo i giudici la mancata istituzione dello sportello unico per l’edilizia è del tutto indifferente per quanto riguarda il conseguimento dei titoli abilitativi ed, in ogni caso, la definizione delle pratiche inerenti la disciplina urbanistica.

“Il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 5 stabilisce, infatti, che le amministrazioni comunali, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, provvedano, anche mediante esercizio in forma associata delle strutture ai sensi del capo 5, Titolo 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ovvero accorpamento, disarticolazione, soppressione di uffici o organi già esistenti, alla costituzione di un ufficio denominato sportello unico per l’edilizia, destinato a curare tutti i rapporti fra il privato, l’amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso o di denuncia di inizio attività.

Lo sportello unico costituisce pertanto il tramite tra il privato e l’amministrazione per il rilascio dei titoli abilitativi ed uno strumento di semplificazione dei relativi procedimenti amministrativi ed è stato modellato su quello già previsto per le attività produttive di cui al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447″.

I giudici sottolineano che “sebbene la costituzione dello sportello unico sia obbligatoria, non sono tuttavia previsti termini temporali nè sanzioni in caso di mancata istituzione ed inoltre, come osservato da autorevole dottrina, la natura di norma regolamentare dell’art. 5 menzionato ed il riferimento dello sportello unico alla disciplina di “governo del territorio” determinano, quali eventuali conseguenze, la possibilità per le Regioni di disciplinarlo con proprie leggi o addirittura sopprimerlo e, per i Comuni, di organizzarne la gestione e l’organizzazione.

E’ dunque di tutta evidenza che la mancata istituzione dello Sportello Unico non incide in alcun modo sul regime autorizzatorio degli interventi edilizi disciplinato da specifiche disposizioni normative che sarà comunque gestito dall’amministrazione competente”.

Nel caso in questione la competenza alla trattazione della pratica relativa alla denuncia dei lavori di realizzazione di opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica ed alla denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche di cui trattano, rispettivamente, il D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 65 e ss. e artt. 94 e ss., resta comunque dell’ufficio tecnico regionale, rispetto al quale lo sportello unico funge da mero tramite, come emerge chiaramente dal tenore delle disposizioni richiamate.

Per quanto attiene, invece, alla violazione della disciplina sulle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica i giudici fanno osservare che l’art. 71, comma 1 sanziona l’esecuzione di lavori in violazione del disposto dell’art. 64, commi 2, 3 e 4 che prevede la redazione di un progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato e la direzione dei lavori da parte di soggetto qualificato.

“La disposizione contiene un riferimento generico all’esecuzione di lavori, senza che sia quindi necessaria una loro specifica caratterizzazione, ad esempio, come manutenzione ordinaria o straordinaria o come nuova costruzione – concludono i giudici -. La natura dei lavori, ai fini della configurazione del reato è, pertanto, irrilevante (Sez. 3^ n. 46081, 15 dicembre 2008) anche se, sulla base della definizione dell’art. 53, la disciplina è applicabile quando le opere costituiscano elementi strutturali dell’edificio (Sez. 3^ n. 38405, 9 ottobre 2008). La disposizione individua i destinatari del precetto, prevedendo l’applicazione delle relative sanzioni a chiunque commette, dirige e, in qualità di costruttore, esegue le opere”.

 

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