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Edilizia, quale titolo per gli interventi di manutenzione ordinaria
Alcuni chiarimenti sulla base dell'art. 6 del Testo Unico Edilizia

Torniamo ad occuparci del testo unico dell’edilizia, con il supporto  del volume Guida Essenziale al Testo Unico Edilizia di Michele Miguidi e edito da Maggioli Editore. 

In particolare ci concentriamo sugli interventi che possono essere classificati come manutenzione ordinaria e su quali titoli abilitativi richiedono.

Preliminarmente vale la pena sottolineare come la definizione di manutenzione così come appare nella norma UNI EN 13306 non si può applicare tout court a quella di manutenzione ordinaria presente nel Testo Unico Edilizia.

La UNI EN 13306 definisce gli interventi di manutenzione come quelli contraddistinti dalla “combinazione di tutte le azioni tecniche, amministrative e gestionali, previste durante il ciclo di vita di un’entità, destinate a mantenerla o riportarla in uno stato in cui possa eseguire la funzione richiesta“.

Invece, il Testo Unico Edilizia, definendo gli interventi di manutenzione ordinaria, si riferisce ai soli interventi che riguardano opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza impianti tecnologici esistenti.

Quale titolo edilizio per le attività di manutenzione ordinaria?
In base a quanto definito dall’art. 6 del Testo Unico Edilizia, eseguire interventi di manutenzione ordinaria rientra nell’ambito dell’attività edilizia libera e, pertanto, non richiede l’acquisto di particolari titoli edilizi.

Va detto, però, che nell’ipotesi in cui un edificio ricada fra quelli vincolati dalla Soprintendenza ai beni architettonici, è richiesta una specifica autorizzazione, come nel caso di ripristino delle pitture o dell’intonaco in rapporto a decorazioni e affreschi di edifici storici.
Inoltre, relativamente agli interventi di manutenzione ordinaria che interessano l’impiantistica è necessario il deposito obbligatorio della certificazione ex l. n.10/1999 (termici) e ai sensi del d.m. n. 37/2008 (elettrici).

Cosa dice al riguardo la Corte Costituzionale
Per definire ancora meglio i confini entro cui il Testo Unico Edilizia limita gli interventi di manutenzione ordinaria è opportuno richiamare la sentenza della Corte Costituzionale n, 238 del 23 giugno 2000. Intale sentenza, i Giudici delle Leggi hanno sottolineato come l’essenza della manutenzione ordinaria sia quella di tutelare l’integrità della costruzione e la conservazione della sua funzionalità, “senza alterare l’aspetto esteriore dell’edificio”.

Fonte: Ediltecnico


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