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SCIA, come e quando si presenta
In sostituzione della DIA qualora non siano presenti vincoli di natura ambientale, paesaggistica o culturale

Dopo la DIA e la SuperDIA arriviamo a parlare della Segnalazione Certificata Inizio Attività, meglio nota con l’acronimo SCIA, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Sono cinque le caratteristiche peculiari che caratterizzano la SCIA.

La SCIA in sostituzione della DIA
La Segnalazione Certificata Inizio Attività sostituisce la Denuncia Inizio Attività qualora non siano presenti vincoli di natura ambientale, paesaggistica o culturale e, pertanto, si possono realizzare le opere previste dall’art. 22 (commi 1 e 2) del Testo Unico Edilizia nel testo vigente.

Quando iniziare le opere e la documentazione da allegare
Le attività previste dalla Segnalazione Certificata Inizio Attività possono essere iniziate a partire dalla data della sua presentazione all’amministrazione competente.

Alla SCIA deve essere allegata la seguente documentazione:

1. le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti;

2. le attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati;

3. gli elaborati tecnici necessari per consentire tutte le verifiche di competenza dell’amministrazione.

Modalità di presentazione della SCIA
La Segnalazione Certificata Inizio Attività, corredata dalle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni, nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso, la Segnalazione Certificata Inizio Attività si considera presentata al momento della ricezione da parte dell’amministrazione.

Acquisizione di atti e pareri
Nei casi in cui la normativa vigente preveda l’acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, dalle attestazioni, dalle asseverazioni e certificazioni (fatte salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti).

Fonte: Ediltecnico


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