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SCIA o DIA per inizio attività d'impresa, non c'è il bollo
La SCIA non è assoggettata all'imposta di bollo, trattandosi di un semplice avviso

Con la risoluzione n. 24/E dell’8 aprile scorso l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla corretta applicazione dell’imposta di bollo su alcuni documenti con i quali il corpo dei Vigili del fuoco viene spesso a contatto.

Si tratta del nulla osta di fattibilità che i titolari delle attività soggette al controllo dei vigili del fuoco possono richiedere preventivamente al Comando provinciale vigili del fuoco e delle richieste di verifiche in corso d’opera al fine di attestare la rispondenza delle opere alle disposizioni in materia di prevenzione incendi, anche durante la loro realizzazione.

Mentre nel caso del nulla osta di fattibilità l’Agenzia ha ritenuto che rientrasse tra gli “Atti e provvedimenti…” di cui all’articolo 4 della tariffa allegata al Dpr 642/1972, “…rilasciati (…) a coloro che ne abbiano fatto richiesta” e, pertanto, l’ha considerato soggetto all’imposta di bollo nella misura di 14,62 euro per ogni foglio, nel caso delle richieste di verifiche in corso d’opera, seguendo lo stesso iter argomentativo orientato ad appurare la sussistenza di un eventuale rilascio di un provvedimento o certificato, ha ritenuto che, se a seguito dell’effettuazione di dette visite, l’amministrazione proceda all’emanazione di un atto amministrativo, sia l’istanza presentata dall’ente o dal privato sia il relativo atto rilasciato devono essere assoggettati a imposta di bollo, ai sensi degli articoli 3 e 4 della tariffa del Dpr 642/1972.

Tuttavia, la particolarità che rende degna di nota tale risoluzione sta nel fatto che, con essa, l’Agenzia delle Entrate chiarisce la posizione sul trattamento tributario ai fini del bollo, da riservare alla nuova figura della dichiarazione d’inizio attività, che oggi si chiama Scia.

Infatti, attualmente la denuncia di inizio attività (Dia) è stata sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività (Scia), prevista dall’articolo 19 della legge 241/1990, il quale stabilisce che “Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per l’iscrizione in albi o ruoli richieste per l’esercizio delle attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, (…) è sostituito da una segnalazione dell’interessato…”.

Già in passato, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 109/2001, aveva avuto modo di chiarire, con riferimento alle denunce di inizio attività, che le stesse “…non sono da assimilare alle istanze volte ad ottenere l’emanazione di un provvedimento che peraltro non è previsto… Non essendo prevista l’emanazione di un provvedimento autorizzativo (…) non è possibile far rientrare tra le istanze…” di cui all’articolo 3 della tariffa dell’imposta di bollo “…le denunce di inizio attività (…) che sono infatti da considerare come semplici comunicazioni e pertanto non soggette ad imposta di bollo…”.

Oggi l’Agenzia, sulla “scia” della risoluzione del 2001, ha ritenuto che le conclusioni raggiunte con riferimento alla dichiarazione d’inizio attività sono applicabili anche alla Scia che, pertanto, non deve essere assoggettata a imposta di bollo, sempreché in esito alla sua presentazione non sia previsto, da parte dell’amministrazione ricevente, il rilascio di un provvedimento o, comunque, di certificazioni.

Fonte: Fisco Oggi


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