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Decreto Sviluppo bis, comunicare alla PA la PEC
L'indirizzo di posta elettronica potrà essere domicilio fiscale per il cittadino

Il Decreto Sviluppo bis è dunque stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Diverse le novità che interessano il programma di digitalizzazione della pubblica amministrazione, che finiscono per coinvolgere anche il professionista, obbligato ad accettare pagamenti in moneta elettronica e a utilizzare sempre più la PEC come mezzo di comunicazione con la Pubblica Amministrazione, e naturalmente i cittadini.

Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)
Ogni cittadino potrà eleggere il proprio indirizzo di posta elettronica certificata come domicilio fiscale. Basterà comunicarlo alle pubbliche amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi, che saranno tenuti a inviare tutte le comunicazioni a partire dal 1° gennaio 2013. Se il cittadino potrà scegliere un domicilio “virtuale”, per i professionisti sarà creato un indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). La novità è introdotta con una modifica al Codice dell’amministrazione digitale, cui viene aggiunto l’art. 6 bis. Lo scopo dell’indice nazionale delle PEC è  favorire la modalità telematica per la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, ed anche incentivare ulteriormente lo scambio di  informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e i professionisti.

Trasmissione di documenti e avvio dei procedimenti amministrativi via telematica
Vengono anche introdotte disposizioni più cogenti che obbligano alla comunicazione e alla trasmissione di documenti per via telematica tra PA e tra queste e i privati. La legge Sviluppo modifica il Codice dell’amministrazione digitale (art. 47 comma 1 del CAD), stabilendo responsabilità dirigenziali e disciplinari nei confronti del personale pubblico inadempiente.
Più in particolare la mancata trasmissione di documenti per via telematica tra pubbliche amministrazioni, e tra queste e privati, determina responsabilità amministrativa e dirigenziale, anche in aggiunta ad un’eventuale responsabilità per danno erariale. Responsabilità dirigenziale e disciplinare anche per il mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell’ufficio competente su istanze inviate con modalità telematica.

 

Fonte www.professionearchitetto.it


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