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Emilia Romagna, dopo il terremoto, varata legge per ricostruzione
In particolare per quanto riguarda i centri storici e il territorio produttivo e rurale

Una disciplina speciale, semplificata nelle procedure ed essenziale nei contenuti, che consentirà di realizzare velocemente gli interventi ricostruttivi. Sono gli obiettivi contenuti nella legge approvata all’unanimità (con un’astensione) dall’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna. L’intervento normativo – salvaguardando il diritto dei cittadini alla ricostruzione degli immobili distrutti dal sisma, nelle condizioni e nel luogo in cui si trovavano – consentirà di accompagnare gli interventi di riparazione o ricostruzione con il miglioramento delle prestazioni sismiche ed energetiche degli edifici e della qualità urbana perseguendo la tutela del patrimonio storico-culturale. Per le opere e le infrastrutture pubbliche e per gli immobili pubblici e privati che costituiscono beni culturali la Giunta regionale predisporrà, d’intesa con il Commissario delegato, un programma specifico di interventi di ricostruzione.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente della Regione e commissario delegato per la Ricostruzione, Vasco Errani, che ha sottolineato come si tratti di “un altro significativo passo avanti nella difficile opera di ricostruzione. Questa normativa – ha aggiunto Errani – è frutto di un lavoro di tutti, perseguito con intensità per giungere a una legge equilibrata che risponda alle esigenze che si stanno manifestando in quei territori. Sappiamo che permangono delle fragilità sociali ma il nostro impegno, ribadito anche dall’Assemblea legislativa, è di non lasciare indietro nessuno, a partire dalle persone più in difficoltà”.

“È una legge che ha l’obiettivo di fornire alle comunità locali, sindaci, cittadini e imprese uno strumento utile a risolvere i problemi in questa fase della ricostruzione” ha commentato l’assessore regionale all’urbanistica, Alfredo Peri. Una legge che ha l’ambizione di guardare alla ricostruzione delle stesse comunità, dei centri storici, delle zone produttive e di quelle rurali, sapendo che dovrà essere prodotto un miglioramento delle condizioni di vita e di sicurezza dei territori urbanizzati e delle infrastrutture, aiutando i cittadini e le imprese anche con procedure amministrative semplificate e accelerate, per riprogettare il proprio futuro in tempi veloci ma anche con qualità di risultato”.

Per maggiori informazioni www.regione.emilia-romagna.it/terremoto

 

Cosa prevede la legge
Nei centri storici, nei nuclei storici non urbani e negli edifici vincolati dalla pianificazione, l’attività di ricostruzione dovrà essere finalizzata, quanto più possibile, alla conservazione dei tessuti edilizi preesistenti al sisma, con il miglioramento delle loro prestazioni sismiche ed energetiche.

Viceversa, quando gli edifici siano completamente crollati (oppure danneggiati in modo gravissimo e dunque recuperabili solo attraverso interventi di demolizione e ricostruzione), la proposta di legge precisa che essendo venute meno le previgenti disposizioni di tutela previste dalla pianificazione urbanistica occorrerà ridefinire attraverso appositi atti del Consiglio comunale le trasformazioni ammissibili. Resta invariata l’eventuale disciplina urbanistica operante per la tutela dei caratteri peculiari dei tessuti storici, anche non urbani, in cui la nuova costruzione si colloca. Una specifica disciplina è prevista per gli aggregati edilizi da recuperare attraverso una progettazione unitaria degli interventi, stabilendo la necessità per il Comune di individuare le Unità minima di intervento (Umi), che dovranno presentare un’unica istanza di finanziamento e un unico progetto di riparazione e ricostruzione del complesso edilizio.
La proposta di legge prevede anche la definizione di uno strumento urbanistico di natura operativa, il Piano della ricostruzione, diretto a disciplinare, in modo coordinato ed omogeneo, gli interventi attinenti alla ricostruzione, perseguendo nel contempo il miglioramento della funzionalità e qualità dei servizi urbani e una maggiore qualificazione del patrimonio edilizio, in termini di sicurezza ed efficienza energetica.

Il Piano potrà stabilire la delocalizzazione degli edifici distrutti o danneggiati che risultino collocati in ambiti inidonei all’edificazione, per ragioni geomorfologiche o ambientali, ovvero da ricostruire in una diversa posizione per consentire di realizzare significative trasformazioni fisiche e funzionali dei tessuti urbani. La formazione e l’approvazione del piano avvengono con procedure estremamente celeri e semplificate.

Nel territorio rurale sono previste speciali disposizioni che consentono di ridurre la dispersione insediativa (sprawl), ammettendo l’accorpamento degli edifici rurali sparsi facenti parte di un’unica azienda agricola e la delocalizzazione nel territorio urbanizzato dei fabbricati non più funzionali all’attività agricola. Ci sarà anche la possibilità di modificare la sagoma degli edifici (non sottoposti a tutela) e ridurne la volumetria.

Per gli edifici vincolati dalla pianificazione, che siano stati solo danneggiati dal sisma, la proposta di legge non ammette trasformazioni che ne compromettano il valore storico culturale o testimoniale. Prevede, inoltre, appositi incentivi per il fedele recupero degli edifici, da stabilirsi attraverso il Piano della ricostruzione. In assenza di tali misure premiali si prevede la possibilità di aumentare il numero delle unità immobiliari, se ciò risulti compatibile con la disciplina di tutela.

Fonte Regione Emilia Romagna


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