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Semplificazioni bis, DURC acquisito d'ufficio e con validità di 180 giorni
Il Documento avrà validità nei confronti di tutte le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori per ogni contratto

Prendiamo in  esame le novità del ddl Semplificazioni bis per il rilascio del DURC.

Nell’articolo 7 del disegno di legge si stabilisce che il DURC sia sempre acquisito d’ufficio e inoltre che il Documento unico rilasciato per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi abbia validità di 180 giorni dalla data di emissione con la stessa validità nei confronti di tutte le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori per ogni contratto.

Con il nuovo provvedimento non sarà più obbligatoria la presentazione del DURC da parte del committente o responsabile dei lavori nei cantieri per la regolarità contributiva.

Viene inoltre estesa la misura compensativa sul rilascio del Durc per chi vanta dei crediti nei confronti delle p.a. Ora possono beneficiare della compensazione anche le imprese e i professionisti ai quali è richiesto il Documento  per gli appalti pubblici e nell’ambito degli appalti privati in edilizia e non solo quelli per la fruizione di benefici “normativi e contributivi”.


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