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Urbanistica, chiarimenti dal Ministero sui passi carrabili
Precisazioni sul calcolo delle distanze per gli accessi esistenti prima del 1993

Con un parere del 20 marzo scorso, ma reso pubblico da poco, il Ministero delle Infrastrutture ha fatto alcune precisazioni sui passi carrabili.

Il Ministero chiarisce che solamente per gli accessi già esistenti prima del 1993 i Comuni possono stabilire distanze al di sotto dei 12 metri dalle intersezioni.

La distanza deve essere calcolata a partire dall’area di intersezione fino al margine più vicino del manufatto che costituisce il passo carrabile e non dalla mezzeria o da latri punti del manufatto stesso. Fra i passi carrabili preesistenti rientrano anche le aperture con regolare autorizzazione edilizia; ma non tutti gli accessi sono anche passi carrabili.

Tra gli accessi carrabili rientrano anche i varchi che, con la stessa funzione dei passi carrabili, sono posti al livello della strada e sono realizzati senza un’opera visibile che renda concreta l’occupazione e certa la superficie sottratta all’uso pubblico.

Il Ministero chiarische anche l’obbligo di posizionare il segnale con il divieto di sosta non si applica a tutti gli accessi, ma solo ai passi carrabili.


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