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Decreto Crescita, maggiori competenze per lo Sportello Unico per l'edilizia
In attesa del voto di fiducia alla Camera, il provvedimento trasforma lo sportello nel canale privilegiato per cittadini, imprese e progettisti

E’ atteso nella serata di oggi il voto di fiducia alla Camera sul Decreto crescita.

Tra le novità introdtte dal provvedimento è da segnalare l’ampliamento delle competenze dello Sportello Unico Edilizia

Il “nuovo” Sportello Unico Edilizia (peraltro introdotto 11 anni fa con il d.P.R. 380/2001, il c.d. Testo Unico Edilizia) dovrà diventare, obbligatoriamente, il canale privilegiato al quale potranno fare ricorso comuni cittadini, progettisti e imprese per il disbrigo delle pratiche burocratiche e amministrative nel campo edilizio.

Con la nuova disciplina introdotta nel ddl di conversione del Decreto Crescita, lo sportello si interfaccerà  anche con regioni, amministrazioni locali e militari, demanio marittimo e con le autorità preposte al rilascio dei pareri sui vincoli idrogeologici.

Confermato il principio secondo cui, tutti gli atti e la documentazione già in possesso della pubblica amministrazione non potrà più essere richiesta all’utente che fa domanda per il rilascio del permesso di costruire. In questi casi sarà di competenza dello Sportello Unico Edilizia recuperare tali atti/documenti, chiedendoli direttamente all’amministrazione che ne è in possesso.

Se entro 60 giorni dalla presentazione della domanda per il permesso di costruire mancano ancora pareri o nulla osta da parte delle varie amministrazioni coinvolte, il responsabile dello Sportello Unico Edilizia può convocare la Conferenza di Servizi per sbloccare l’inerzia della pubblica amministrazione.

Spazio alle autocertificazioni
L’attività dello Sportello Unico Edilizia riguarderà il rilascio del permesso di costruire per interventi quali nuove costruzioni, ampliamenti e ristrutturazioni edilizie.

Per gli interventi minori, invece, è previsto il ricorso alla SCIA e quindi all’autocertificazione da parte del progettista. L’unica eccezione riguarda l’eventuale esistenza di un vincolo (ambientale, paesaggistico, idrogeologico, sismico ecc.): in questi casi la competenza torna obbligatoriamente allo Sportello Unico Edilizia.

Un’altra novità in tema di interventi edilizi minori (quindi ricadenti nel campo dell’attività edilizia libera) che farà piacere alle imprese è quella che riguarda interventi di modifica interna di fabbricati di impresa. In questi casi non sarà più necessario il rilascio del permesso di costruire e/o alcun altro titolo abilitativo: sarà sufficiente una asseverazione firmata da un tecnico progettista abilitato.

Fonte: Ediltecnico


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