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Imu, tutto quello che c'è da sapere prima di pagare l'acconto
Casi pratici, detrazioni sulla prima casa, modalità di pagamento con il modello F24

In vista della scadenza per il pagamento dell’acconto Imu ecco alcune indicazioni:

CASA IN USO AL FIGLIO, SI CAMBIA: A differenza dell’Ici sono limitati i casi di immobili “assimilati” all’abitazione principale: la casa in uso gratuito ad un parente paga come seconda casa. Nel caso di due componenti dello stesso nucleo familiare, che possiedono e abitano in due diversi immobili nello stesso comune, inoltre, uno dei due perderà la detrazione prevista per l’abitazione principale, che da quest’anno è parametrata al nucleo familiare.

PRIMA CASA, COSE DA SAPERE: E’ considerata tale se c’é dimora abituale e residenza anagrafica. Si deve trattare di una sola unità catastale (due immobili attigui anche se comunicanti vengono considerati uno prima e l’altro seconda casa) ed è possibile avere una sola pertinenza per categoria catastale (box, cantina, tettoia): così se si possiedono due box, il secondo pagata di più. – IMMOBILI RURALI: Per i fabbricati rurali strumentali all’attività agricola (stalle, cascine, fienili) l’aliquota è del 2 per mille (i comuni potranno dimezzarla).

CASE IN AFFITTO O ALL’ESTERO: Per le case affittate l’aliquota è quella della seconda casa (0,76%). L’Imu dovrà essere pagata dagli italiani anche per gli immobili che possiedono all’estero. In questo caso l’aliquota è dello 0,76% e la base imponibile è il prezzo indicato sull’atto di acquisto (o in assenza il valore di mercato).

PER I SEPARATI: E’ un’altra novità introdotta quest’anno. Prima l’importo sulla casa andava pagata dal coniuge proprietario, ora invece l’importo dovrà essere versato da chi occupa l’abitazione.

SI PAGA CON IL MODULO F24: E’ la nuova e ulteriore complicazione. Nel modello vanno indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del possessore. Va quindi compilato la “Sezione Imu e altri tributi locali”. Nella prima colonna va riportato il codice del comune dell’immobile. Va quindi barrata la casella “acconto” e indicato il numero degli immobili. Per le prime case il codice tributo è 3912.

Per le seconde case l’importo dovuto nella rata va diviso in due righe: nella prima andrà indicato il codice tributo per la quota che incassano i comuni (3918), nella seconda il codice tributo per la quota statale (3919). Per i fabbricati rurali ad uso strumentale il codice è 3913. Ultimo accorgimento: per le prime case bisognerà indicare se si tratta della prima di due o di tre rate. Nel primo caso bisognerà inserire nella casella “rateazione” il codice 0101; per le tre rate, invece, il codice è 0102. 

Fonte: Ansa


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