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Terremoto in Emilia, pubblicato in G.U. il d.l. 74/2012 per gli interventi urgenti
Per i titolari delle attività produttive è obbligatorio acquisire da un tecnico abilitato la certificazione di agibilità sismica

Pubblicato sulla G.U. n. 131 del 7 giugno il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012″.

Il decreto dispone gli interventi immediati per superare l’emergenza, per la ripresa economica e sui rifiuti e l’ambiente.

In particolare con l’articolo 3 viene sanata la questione nata con l’ordinanza della Protezione Civile n.2/2012 sull’obbligo dei proprietari degli edifici situati nelle zone del sisma di ”acquisire la certificazione di agibilità sismica rilasciata, a seguito di verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, da un professionista abilitato.”

Al comma 7 dell’articolo 3 il d.l. precisa che ” il titolare dell’attivita’ produttiva, in quanto responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni, deve acquisire la certificazione di agibilità sismica rilasciata, a seguito di verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti (cap. 8 – costruzioni esistenti, del decreto ministeriale 14 gennaio 2008), da un professionista abilitato, e depositare la predetta certificazione al Comune territorialmente competente.

I Comuni trasmettono periodicamente alle strutture di coordinamento istituite a livello territoriale gli elenchi delle certificazioni depositate. Le asseverazioni di cui al presente comma saranno considerate ai fini del riconoscimento del danno”.

Nel successivo comma si spiega che “il certificato di agibilita’ sismica potra’ essere rilasciato in assenza delle carenze strutturali di seguito precisate, o eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato, o dopo che tali carenze siano state adeguatamente risolte:
1) mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali e elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;
2) presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali;
3) presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possano, nel loro collasso, coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento e il collasso.

Sarà quindi un primo certificato di agibilità sismica provvisorio che potrà essere rilasciato successivamente alla soluzione dei problemi, ma che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in argomento e, quindi, entro il 6 dicembre 2012, dovrà essere sostituito da un certificato di agibilità sismica definitivo e successivo alle citate verifiche di sicurezza effettuate.
Con il comma 9 il d.l. predispone che la verifica di sicurezza ai sensi delle norme vigenti dovra’ essere effettuata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Infine con il comma 10 si precisa che “In analogia a quanto disposto in occasione di precedenti eventi sismici che hanno interessato vaste porzioni del territorio nazionale, il livello di sicurezza dovra’ essere definito in misura pari almeno al 60% della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo”.

Tale valore dovra’ essere comunque raggiunto nel caso si rendano necessari interventi di miglioramento sismico. Gli interventi eventualmente richiesti per il conseguimento del miglioramento sismico dovranno essere eseguiti entro ulteriori diciotto mesi”.

Fonte: Ediltecnico.it


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