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Espropri, illegittimità costituzionale per la l.r. 7/2011 dell'Umbria
L'assessore Rometti ha spiegato che l'intento della normativa era  ridurre il contenzioso sui provvedimenti espropriativi

La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, della legge regionale umbra “7/2011” recante “Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità”, sollevata con il ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri, evidenziando in tal modo chela Regione non aveva inteso violare alcuna norma di principio di competenza statale e che l’introduzione della modifica assume il significato di una collaborazione istituzionale tra enti.

A rendere nota la decisione della Corte Costituzionale è l’assessore regionale, Silvano Rometti, precisando che “la Regione dell’Umbria con le modifiche introdotte, ha voluto dare un forte impulso alla semplificazione dei procedimenti espropriativi dando agli enti pubblici norme certe e puntuali, ma al contempo, garantendo ai proprietari delle aree un equo indennizzo pari al valore effettivo dell’immobile dichiarato di pubblica utilità.

L’intenzione infatti – ha aggiunto – è quella di eliminare o comunque ridurre il contenzioso sui provvedimenti espropriativi che di per sé rappresenta un costo eccessivo sia per i proprietari che per gli enti esproprianti”.

“Con l’emanazione della legge regionale n. 7 del 22 luglio 2011 – spiega in modo puntuale l’assessore – sono state introdotte notevoli semplificazioni procedimentali quali il ricorso a forme di notifica e comunicazione che rendono più agevole l’azione dell’autorità espropriante.

Inoltre, è stato semplificato il procedimento di autorizzazione del pagamento dell’indennità definitiva a favore dell’espropriato.

Altra importante innovazione riguarda la determinazione dell’indennità per le aree edificabili con l’individuazione delle opere che costituiscono riforma economico-sociale per le quali l’indennità è ridotta del 25 per cento. E’ stato infine chiarito cosa debba intendersi per edificabilità legale dei terreni da espropriare, stabilendo in particolare che non vengono considerate edificabili le aree previste dallo strumento urbanistico generale comunale, in cui l’attuazione degli interventi viene riservata agli enti pubblici o concessionari di pubblici servizi, quando derivano direttamente da una precedente destinazione agricola”.

Preso atto di ciò,la Presidenza del Consiglio dei Ministri con propria deliberazione del 22 settembre 2011, aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale, dichiarata ora inammissibile dalla Corte Costituzionale, in quanto riteneva ridotto il vincolo preordinato all’esproprio nel caso di infrastrutture strategiche, mentrela Regioneevidenziava che in un altro articolo della legge regionale erano fatte salve le norme per le opere di interesse statale”.

Concludendo l’assessore Rometti ha precisato che “la Regione Umbria ha comunque integrato la norma impugnata per evitare il sorgere di ulteriori dubbi sui procedimenti di esproprio”.

 Fonte: Regioni


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