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IMU, disponibili i nuovi codici e i modelli F24
La risoluzione n. 35/E dell'Agenzia delle Entrate istituisce i dieci nuovi numeri con i quali è possibile qualificare nel dettaglio i singoli versamenti

L’imposta municipale propria si paga esclusivamente tramite F24, utilizzando codici tributo nuovi di zecca e, per consentire che l’operazione fili senza intoppi, anche l’F24 subisce un opportuno ritocco.

Tutto questo grazie a due provvedimenti firmati oggi dal direttore dell’Agenzia e una risoluzione, la n. 35/E del 12 aprile, che istituisce i dieci nuovi numeri con i quali è possibile qualificare nel dettaglio i singoli versamenti e indirizzarli al giusto destinatario.

Pronti, quindi, tutti gli ingredienti per assolvere la nuova imposta municipale sugli immobili che ha mandato in pensione la vecchia Ici e, nel contempo, ha ripristinato la tassazione dell’abitazione principale.

Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia” (Dl n. 201/2011), è infatti prossimo a fare il suo ingresso nelle casse dei Comuni e dello Stato.

Con un primo provvedimento sono state fissate le modalità di versamento che, come detto, potrà avvenire esclusivamente attraverso il modello F24.

I titolari di partita Iva dovranno effettuare i pagamenti soltanto on line; a tutti gli altri contribuenti, invece, è consentito imboccare anche la tradizionale via cartacea, potranno cioè presentare il modello di pagamento unificato a Poste spa, banche o agenti della riscossione.Nello stesso documento sono scanditi i tempi e le modalità di ripartizione e accreditamento degli importi riscossi.

Si tratta di step di competenza esclusiva dell’Agenzia delle Entrate verso i Comuni creditori di parte delle somme in questione.

Con l’altro provvedimento, il direttore dell’Agenzia ha avallato le necessarie modifiche dizionali da apportare ai modelli “F24” ed “F24 accise”, dove, come prima cosa, la parola “Ici” lascia il posto a “Imu” e la dicitura “detrazione Ici abitazione principale” alla più semplice “detrazione”.La definizione “Autorizzo addebito su conto corrente codice Iban ___” , inoltre, spedisce in soffitta la precedente “Autorizzo addebito su conto corrente bancario n. ____ cod. ___ ABI ___ CAB___”.

Va comunque detto che, in un’ottica di economicità e in considerazione della necessità di smaltire le scorte dei vecchi modelli di pagamento, con lo stesso provvedimento, i contribuenti sono autorizzati a utilizzare i preesistenti “F24” fino al 31 maggio 2013, riportando il versamento dell’Imu nella sezione “Ici ed altri tributi locali” del modello antenato, naturalmente indicando i neonati codici tributo.

Questi ultimi nascono con la risoluzione n. 35/E, anch’essa datata 12 aprile.

Sono dieci e si agganciano alle diverse tipologie catastali sottoposte alla nuova tassazione:
3912 abitazione principale e relative pertinenze (destinatario il Comune)
3913 fabbricati rurali ad uso strumentale (destinatario il Comune)
3914 terreni (destinatario il Comune)
3915 terreni (destinatario lo Stato)
3916 aree fabbricabili (destinatario il Comune)
3917 aree fabbricabili (destinatario lo Stato)3918 altri fabbricati (destinatario il Comune)
3919 altri fabbricati (destinatario lo Stato)3923 interessi da accertamento (destinatario il Comune)
3924 sanzioni da accertamento (destinatario il Comune).

 

Infine, per creare una sorta di spartiacque ed eliminare qualsiasi rischio di confusione tra chi ha chiuso i suoi rapporti con la vecchia Ici e chi invece ha ancora qualche conto in sospeso, con la stessa risoluzione sono stati ricodificati i codici tributo di tale imposta.

Ora, per l’abitazione principale si dovrà indicare il codice 3940, per i terreni agricoli il 3941, per le aree fabbricabili il 3942 e per gli altri fabbricati il 3943 (non sono più utilizzabili i precedenti 3901, 3902, 3903 e 3904).

Per quanto riguarda gli interessi e le sanzioni relativi all’Ici restano validi, al contrario, i codici 3906 e 3907, instituiti nel 2004 con la risoluzione n. 32/E.

I nuovi codici tributo saranno operativi dal 18 aprile.

Fonte: FiscoOggi.it


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