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Permesso di costruire, condizioni per il rilascio
Possono esservi situazioni di fatto nelle quali è possibile rilasciare il titolo edilizio senza che sia stato approvato il piano attuativo?

E’ possibile il rilascio di un permesso di costruire per un fabbricato di civile abitazione in assenza dello strumento urbanistico attuativo che il piano regolatore generale, invece, prevede come necessario al fine di consentire la realizzazione di interventi edilizi?

In generale ogni intervento di trasformazione edilizia del territorio richiede l’accertamento preventivo della conformità urbanistica, vale a dire la legittimità dell’intervento da realizzare con la destinazione di zona del piano regolatore e con le relative norme tecniche di attuazione nonché la definizione di come attuare gli interventi previsti (se, cioè, essi siano subordinati o meno a piano attuativi – piani particolareggiati, piano di lottizzazione, ecc. – come ordinariamente avviene).

Fuori da tale inquadramento, le deroghe consentite sono di stretta interpretazione, vale a dire non possono trovare applicazione analogica oltre i casi disciplinati dalle ipotesi derogatorie

Ciò premesso, è legittimo affermare che al quesito posto dall’amministrazione non può darsi risposta in termini, positivi o negativi, di valore assoluto poiché la giurisprudenza (tra le ultime, Cons. Stato, sez. V, 5 ottobre 2011, n. 5450; sez. IV, 13 ottobre 2010, n. 7486) ha, da tempo, ammesso che possono esservi situazioni di fatto nelle quali è possibile rilasciare un permesso di costruire (c.d.  “diretto”) senza che sia stato approvato il piano attuativo.

Ma ciò a precise e tassative condizioni e cioè:

– che il lotto appartenente a colui che richiede il permesso di costruire sia l’unico a non essere stato edificato;

– che vi sia una quasi totale e razionale edificazione della zona interessata, come si verifica di solito nei casi di lotti residuali e interclusi, anche se per questi ultimi, ciò non può valere sempre;

– che vi siano le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, in presenza delle quali potrebbe, anche per lotti interclusi, richiedersi egualmente la necessità di piano attuativo, qualora si renda necessario potenziare le opere di urbanizzazione già esistenti e armonizzare il tessuto urbanistico delle aree circostanti la c.d. “maglia” o “rete”.

Tali condizioni devono essere attentamente verificate dall’amministrazione in sede istruttoria prima di assumere determinazioni di diniego del richiesto titolo abilitativo che hanno come presupposto un apprezzamento tecnico – discrezionale (cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, 13 luglio 1999, n. 950) sindacabile solo in caso di illogicità e irrazionalità manifesta.

Va tenuto presente, in ogni caso, che la sola verifica dei presupposti di ordine urbanistico/edilizio non esclude che possa essere necessaria l’acquisizione di altri nullaosta (es. paesistico, idrogeologico, ecc.) in presenza dei relativi vincoli.

Quesito tratto da L’Ufficio Tecnico 11-12/2011


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