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SCIA e attività amministrative, le novità dei Decreti Sviluppo
Dopo il d.l. 70/2011 e il d.l. 138/2011 quali sono gli adempimenti per gli uffici comunali e i cittadini legati alla SCIA in edilizia e per le attività commerciali

Il c.d. decreto legge sviluppo n. 70 del 2011 è intervenuto in molti settori al fine di inserire norme di portata finanziaria e fiscale ma anche disposizioni di tipo ordina mentale.

In chiave di semplificazione si segnalano all’attenzione degli operatori del settore amministrativo gli artt. 5 e 6, attraverso i quali si è inciso sui titoli necessari per la realizzazione delle costruzioni edilizie nonché sulle modalità di svolgimento dei procedimenti amministrativi ad istanza di parte, estendendo l’applicazione territoriale delle disposizioni rivolte alla c.d. zona a burocrazia zero: sotto tale profilo va considerata la scelta del governo di introdurre modifiche alla legge n. 241 del 1990, al DPR n. 380 del 2001 ed al decreto legislativo n. 196 del 2003.

In tale contesto si inseriscono le nuove disposizioni in materia di SCIA, conferenza di servizi, silenzio assenso e privacy.

Da quando è stato introdotto l’istituto della SCIA si è creata più di una incertezza – al di là dei dubbi di costituzionalità e di compatibilità comunitaria dell’istituto – sulla latitudine applicativa della stessa, in particolare nel settore dell’edilizia, anche in ordine alla materia del commercio, tenuto conto delle norme introdotte nel 2010 in recepimento della direttiva n. 123 del 2006 (c.d. Bolkenstein).

In un primo tempo i dubbi sembravano essere stati fugati con una norma di portata interpretativa e quindi retroattiva, recante anche disposizioni di chiarimento e semplificazione. Successivamente nel luglio del 2011 la pubblicazione della sentenza n. 15 dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha provocato un nuovo sussulto interpretativo in ordine agli strumenti di tutela offerti ai soggetti terzi, rispetto al soggetto che utilizza la SCIA.

Da qui un nuovo intervento normativo con il d.l. n. 138 del 2011, implementato da una ulteriore modifica dell’art. 19 della legge n. 241 del 1990, solo apparentemente di minimo impatto concreto, recata dalla legge di conversione.

A questo punto si apre un nuovo fronte futuro in ordine agli effettivi adempimenti rimessi agli Uffici nonché alle forme di tutela dei cittadini coinvolti nell’operazione amministrativa legata alla SCIA (a costituzione invariata) ed ai titoli di responsabilità dei soggetti che operano nei settori dell’edilizia e delle attività commerciali (sia per conto delle Pubbliche amministrazioni sia nella qualità di professionisti incaricati di asseverare la SCIA)

I temi di cui sopra provocheranno, nei soggetti tenuti ad applicare le disposizioni innovative contenute nei c.d. decreti sviluppo , l’esigenza di adeguare al più presto e correttamente i processi di realizzazione dell’azione amministrativa, al fine di evitare le conseguenze che discendono dall’adozione di atti illegittimi ovvero dalla mancata esecuzione delle disposizioni di legge, tenendo conto che l’intera normativa impatta su procedure che spesso manifestano prassi operative inadeguate da parte degli uffici.

L’obiettivo del legislatore, quindi, sarà raggiungibile solo se ed in quanto gli uffici faranno proprio un radicale cambio di approccio culturale nell’agire amministrativo.

Di questo si occuperà il convegno in programma il 7 dicembre a Bologna “SCIA e attività amministrative” tenuto da Stefano Toschei, magistrato del TAR Lazio 


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