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Progetti su beni vincolati, possono essere redatti solo dagli architetti?
Con una recente sentenza torniamo ad occuparci della ripartizione delle competenze professionali tra architetto e ingegnere

Torniamo ad occuparci della ripartizione delle competenze professionali fra gli architetti e gli ingegneri.

I giudici del TAR Lazio sono intervenuti dopo che il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Verona aveva adito il giudice amministrativo per impugnare il provvedimento della Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici di Verona con il quale si era stabilito di non esaminare i progetti di restauro di immobili di interesse artistico e storico se non sottoscritti da un architetto.

I giudici hanno ritenuto che il provvedimento della Soprintendenza, riguardante specificatamente i “beni immobili di interesse artistico-storico” e che richiedeva per i progetti di restauro di detti beni la sottoscrizione di un architetto, in conformità a quanto previsto dall’art. 52 del R.D. n. 2537/25, possa essere considerato legittimo: 

“Il provvedimento della Soprintendenza, nel richiamare l’art. 52 del R.D. n. 2537/25, implicitamente riconosce l’ambito di competenza degli ingegneri – per quanto concerne la parte tecnica dell’intervento – prevedendo, infatti, la disamina dei progetti cofirmati.

Come ha correttamente rilevato il Ministero nel provvedimento impugnato con il ricorso RG. 9247/99, richiamando il parere del Consiglio di Stato n. 382/97, i progetti di intervento sui beni vincolati devono essere sottoscritti da un architetto, potendosi prevedere l’intervento dell’ingegnere soltanto per ciò che concerne la sola parte tecnica, ma con la necessaria ed imprescindibile stretta collaborazione con l’architetto e dunque mediante la sottoscrizione congiunta del progetto da parte dei due professionisti”.

Si tratta dell’ulteriore riconoscimento di una particolare professionalità in capo agli architetti e che “compensa” l’incompetenza progettuale di tali professionisti in relazioni a numerose ipotesi di interventi ritenuti, dalla giurisprudenza, di esclusiva competenza degli ingegneri.

Per maggiori approfondimenti sull’argomento vi rimandiamo all’articolo “Sulla ripartizione delle competenze professionali fra architetto ed ingegnere: breve nota alla sent. n. 7997 del 17 ottobre 2011 del TAR Lazio, sez. II quater Roma (Seconda parte)“, pubblicato nella sezione Approfndimenti in home page.


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