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Volumetria, i vani interrati vanno compresi nel calcolo?
Per i giudici del TAR sono computabili fatta eccezione per opere di modeste dimensioni e con destinazione a usi episodici o meramente complementari

Il computo della volumetria di un edificio deve essere effettuato comprendendo gli ambienti funzionalmente asserviti o interrati e con esclusione dei soli volumi tecnici.

Ne consegue che anche le opere realizzate entro terra, qualora adibite ad attività umane di tipo continuativo, devono essere considerate ai fini dei calcoli delle volumetrie assentibili.

Lo ha stabilito la sentenza n. 1586/2011 del TAR Puglia, intervenendo su un caso di concessione edilizia per la realizzazione di due depositi ed otto garages interrati.

Inizialmente il Comune aveva rilasciato la concessione, poi, a seguito  di alcuni reclami ha annullato la predetta concessione edilizia perchè:
a) le potenzialità edificatorie dell’area in questione sarebbero state già sfruttate in sede di attuazione del piano di lottizzazione;
b) non ricorrono in ogni caso i presupposti per la applicazione della legge n. 122 del 1989, in tema di parcheggi interrati in deroga agli strumenti urbanistici, difettando il vincolo di pertinenzialità tra i suddetti parcheggi ed eventuali unità abitative (la domanda non è stata infatti presentata dai proprietari delle unità immobiliari del condominio sovrastante, i quali si sono anzi dimostrati contrari a tale realizzazione).

Tale provvedimento veniva impugnato,

I giudici del TAR hanno precisato che “in materia edilizia i vani interrati sono computabili ai fini del calcolo della complessiva volumetria dell’immobile, salvo che siano insuscettibili di produrre un aumento del carico urbanistico, non siano destinati alla stabile permanenza dell’uomo, o lo strumento urbanistico non lo escluda espressamente: ipotesi queste da ultimo ricordate che nella fattispecie in esame non sono tuttavia riscontrabili.

Pertanto – aggiungono – , come affermato dalla prevalente giurisprudenza amministrativa, “salvo che non si tratti di opere di modeste dimensioni e con destinazione a usi episodici o meramente complementari (ad esempio, cantine, locali adibiti a strutture tecnologiche, garage al servizio di un appartamento), anche i locali interrati devono calcolarsi nella volumetria ammissibile in sede di rilascio della concessione edilizia” (T.A.R. Marche, 4 febbraio 2003, n. 21)”.

Per i giudici il problema della inclusione o meno nella volumetria realizzabile dei locali interrati si pone per le costruzioni che si articolino in volumi fuori terra e locali interrati a quelli asserviti che non influiscono sul carico urbanistico portato dai locali fuori terra;è invece esclusa ogni questione sulla computabilità della volumetria interrata se questi locali siano autonomi,non collegati a costruzioni fuori terra.

Per questi motivi il ricorso è stato rigettato. 


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