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Se il progetto è redatto dal geometra il titolo edilizio è nullo
Accade nel caso di progetto di una costruzione in cemento armato. Di conseguenza è anche nullo il contratto di prestazione d’opera stipulato con il professionista

Torniamo ad occuparci delle diverse comeptenze dei professionisti tecnici e in particolare, della progettazione di costruzioni civili in cemento armato, attività che, qualunque ne sia l’importanza, è riservata solo ad ingegneri ed architetti.

I Giudici del T.A.R. LAzio hanno recentemente ribadito, con la sentenza n. 7670/2011, che ai fini dell’autorizzazione amministrativa, il progetto di costruzione redatto e sottoscritto da tecnico con qualifica di geometra non ha nessun valore legale e di conseguenza è annullato il titolo edificatorio e il contratto di prestazione d’opera stipulato con il professionista. 

I giudici sono intervenuti a seguito dell’impugnazione da parte del proprietario di un terreno del titolo edificatorio rilasciato dal Comune ad una società per realizzare un fabbricato civile sul terreno adiacente.

Il ricorrente spiega che il progetto sulla base del quale il Comune ha rilasciato il permesso di costruire, contrasta con la normativa urbanistica e territoriale e  è stato redatto da un tecnico con la qualifica di geometra,

I giudici  precisano che  è fondato il motivo con il quale è dedotta l’incompetenza del tecnico che ha redatto e sottoscritto il progetto edificatorio, in ragione della qualifica (geometra) da questi posseduta.

“A norma dell’art. 16, lett. m), R.D. 11.2.1929 n. 274, e come si desume anche dalle leggi 5.11.1971 n. 1086 e 2.2.1974 n. 64 – spiegano -, che hanno rispettivamente disciplinato le opere in conglomerato cementizio e le costruzioni in zone sismiche, nonché dalla legge 2.3.1949 n. 144 (recante la tariffa professionale), esula dalla competenza dei geometri la progettazione di costruzioni civili con strutture in cemento armato, trattandosi di attività che, qualunque ne sia l’importanza, è riservata solo agli ingegneri ed architetti iscritti nei relativi albi professionali”.

“Solo le opere in cemento armato relative a piccole costruzioni accessorie rientrano nella competenza dei geometri – aggiungono i giudici -, risultando ininfluente che il calcolo del cemento armato sia stato affidato ad un ingegnere o ad un architetto.

In buona sostanza, la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l’adozione – anche parziale – di strutture in cemento armato; solo in via di eccezione si estende anche a queste strutture, a norma della lett. l) del medesimo articolo 16, R.D. n. 274/1929 cit., purché si tratti di piccole costruzioni accessorie nell’ambito di edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone”.

Per i giudici ne consegue che:

a) è legittimo il provvedimento di annullamento, in via di autotutela, di una concessione edilizia per la demolizione di un fabbricato (e la sua ricostruzione, con nuova destinazione d’uso residenziale e commerciale), per l’incompetenza del geometra progettista, sia sotto il profilo dell’entità della costruzione, atteso che la competenza dei geometri è limitata alla progettazione di modeste costruzioni civili, sia sotto il profilo della necessità del rispetto delle prescrizioni antisismiche;

b) il contratto con il quale viene affidata a un geometra la progettazione di una costruzione civile in cemento armato è nullo, indipendentemente dalle dimensioni eventualmente ridotte dell’opera o dalla circostanza che il compito, su richiesta dell’incaricato, è poi svolto da un ingegnere o architetto;

c) è affetto da nullità il contratto di prestazione d’opera che affidi a un geometra calcoli in cemento armato e ciò anche ove il compito, limitatamente a quelle strutture, venga poi svolto da un professionista abilitato, che ne sia stato officiato dall’originario incaricato; è irrilevante, a tali fini, che l’incarico sia distinto per le parti in conglomerato e non sia stato (sub)delegato dal geometra, ma conferito direttamente dal committente stesso a un ingegnere o architetto, in quanto non è consentito neppure al committente scindere dalla progettazione generale quella relativa alle opere in cemento armato poiché non è possibile enucleare e distinguere un’autonoma attività, per la parte di tali lavori, riconducibile ad un ingegnere o ad un architetto (il che appare senz’altro esatto, poiché chi non è abilitato a delineare l’ossatura, neppure può essere ritenuto in grado di dare forma al corpo che deve esserne sorretto);

d) solo le prestazioni accessorie, autonome e distinte dalla realizzazione delle strutture in conglomerato, come l’individuazione dei confini di proprietà, la costituzione di servitù, lo svolgimento di pratiche amministrative, possono farsi rientrare nella competenza dei geometri;

e) è nullo, ex art. 2231 c.c., il contratto d’opera stipulato da un geometra, ed avente ad oggetto la trasformazione di un fabbricato artigianale fatiscente in un complesso residenziale.

In conclusione il ricorso è fondato e deve essere accolto, con annullamento del titolo edificatorio.


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