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Edilizia convenzionata: riduzione del costo di costruzione
E' legittima la revoca da parte del Comune della riduzione perché il richiedente, in attesa di vendere o locare l’immobile, lo utilizza per uso personale?

Recentemente i giudici del T.A.R. si sono occupati della riduzione del contributo di costruzione che secondo l’art.17, comma 1, del t.u., riguarda le urbanizzazioni per gli interventi di edilizia abitativa convenzionata, sia per le nuove costruzioni, sia per le trasformazioni degli edifici esistenti.

Condizione essenziale per l’ammissione a tale agevolazione è l’impegno assunto dal titolare del permesso di costruire – formalizzato mediante apposita convenzione con il Comune – a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione predeterminati.

Tale agevolazione trova la sua ratio nell’intento di favorire la costruzione od il recupero di edifici destinati a coprire il fabbisogno abitativo, in relazione ad una domanda che si colloca in una fascia economica inferiore ai valori di mercato.

Con il mancato introito del costo di costruzione, la pubblica amministrazione concorre, insieme al titolare del provvedimento, a contenere i prezzi ed i canoni di locazione degli alloggi convenzionati.

Nel caso particolare il proprietario-beneficiario della riduzione contesta la revoca avvenuta da parte del Comune perché l’utilizzo personale temporaneo non esclude la possibilità di vendere o locare l’immobile alla prima occasione utile.

Per scoprire Chi ha ragione vi inivitiamo a leggere il nuovo caso della rubrica in home page…


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