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Titolo edilizio necessario se la veranda comporta un aumento volumetrico
Secondo il T.A.R. Molise la realizzazione di una veranda cui consegua un aumento di volumetria deve essere qualificata come ristrutturazione edilizia

La realizzazione di una veranda cui consegua un aumento di volumetria deve essere qualificata, ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001, come ristrutturazione edilizia in quanto essa comporta, in conseguenza dell’aumento di volumetria correlata, la realizzazione di un organismo diverso dal precedente per struttura e destinazione.

Lo ha stabilito il T.A.R. Molise con la sentenza del 1 giugno 2011, n. 310.

Il caso
Un cittadino ha presentato ricorso impugnando il provvedimento con il quale il sindaco del Comune di Campobasso gli ha intimato di rimuovere la veranda realizzata nell’appartamento.

L’ordine di demolizione segue una segnalazione del locale comando dei vigili urbani che ha relazionato in merito alla realizzazione, in assenza di concessione edilizia, di una veranda in alluminio anodizzato e vetri delle dimensioni di m 3,00 x 1,30 e 2,40 x 1,60 e dell’altezza di m 2,90 con superficie di circa mq 8,00 e volume di circa mc 22,00, mai condonata.

Il ricorrente ha spiegato di aver realizzato la veranda al solo fine di creare una camera d’aria per poter proteggere dalle intemperie climatiche il proprio appartamento esposto a nord e ha contestato la legittimità dell’ordine di demolizione per violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva dell’avvio del procedimento e perché fondata sull’erroneo presupposto della necessità, nel caso di specie, del preventivo rilascio della concessione edilizia.

I giudici hanno respinto il ricorso spiegando che “anche di recente la giurisprudenza ha infatti precisato che realizzazione di una veranda cui consegua un aumento di volumetria deve essere qualificata, ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001, come ristrutturazione edilizia in quanto essa comporta, in conseguenza dell’aumento di volumetria correlata, la realizzazione di un organismo diverso dal precedente per struttura e destinazione”.

“L’intervento in questione – secondo quanto previsto dall’art. 10 del d.P.R. n. 380 del 2001 – deve essere assentito con permesso di costruire, nella fattispecie non conseguito dall’interessato, il che comporta la legittimità della prescrizione demolitoria irrogata con il provvedimento impugnato”.

 

 


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