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Abuso edilizio anche con il cambio di destinazione d'uso
Per i giudici può essere accertato individuando elementi che dimostrano il diverso uso cui è destinata l'opera e che non sono coerenti con la destinazione originaria

Di questo si è occupata recentemente la Corte di Cassazione, con la sentenza del 9 marzo 2011, n. 9282, chiamata a pronunciarsi su un ricorso dell’imputato, precedentemente riconosciuto colpevole per aver realizzato interventi edilizi in difformità rispetto alla concessione edilizia, in particolare per aver operato un mutamento di destinazione d’uso di alcune unità immobiliari (creazione di unità immobiliari nel sottotetto del fabbricato con impianti di illuminazione, idrici, di riscaldamento, di condizionamento e di scarico, installazione di impianti di riscaldamento e di utenze gas nei piani interrati, scale interne di collegamento, in difformità dal progetto presentato ed in contrasto con le norme tecniche di attuazione del piano edilizia economica popolare).

Quest’ultimo dichiarava in sua difesa che i giudici non avrebbero potuto condannarlo poiché gli interventi edilizi erano ancora “in itinere”, di conseguenza non poteva essere fatto un  “processo alle intenzioni”.

La Corte ha però confermato il giudizio di condanna, ritenendo che quanto già realizzato fosse espressione di un chiaro intento edificatorio abusivo.

“La costruzione in totale difformità del permesso di costruire può derivare, – spiegano i giudici – oltre che da consistenti aumenti di volumetria o altre rilevanti modificazioni della struttura esterna dell’immobile, anche dalla esecuzione di interventi all’interno di un fabbricato che determinino la modificazione di parte dell’edificio, allorchè tale modificazione abbia rilevanza urbanistica (in quanto incidente sull’assetto del territorio, aumentando il cosiddetto carico urbanistico), quali ad esempio la modificazione della destinazione d’uso di parte dell’immobile rispetto a quanto assentito con il provvedimento autorizzatorio”.

“Inoltre, – aggiungono –  il reato di esecuzione dei lavori in totale difformità dal permesso di costruire (..) non presuppone necessariamente il completamento dell’opera, ma è altresì configurabile nel corso dell’esecuzione degli interventi edilizi, allorchè la difformità risulti palese durante l’esecuzione dei lavori, in quanto dalle opere già compiute appare evidente la realizzazione di un organismo diverso da quello assentito, (..)”.

“In corso d’opera, pertanto, l’accertamento del mutamento di destinazione d’uso va effettuato sulla base della individuazione di elementi univocamente significativi, propri, del diverso uso cui è destinata l’opera e non coerenti con la destinazione originaria – conclude la Corte precisando che “i giudici di merito hanno accertato che i servizi realizzati (di natura idraulica, elettrica, relative alle condotte del gas o a impianti di condizionamento aria) all’interno delle parti del fabbricato destinate ad uso non abitativo sono inequivocabilmente dimostrative della diversa destinazione in corso di realizzazione, non assentita dal permesso di costruire e certamente idonea ad incidere sul carico urbanistico, sicchè nella specie il reato era già sussistente, non occorrendo certamente il completamento degli interventi abusivi per configurarlo, e la motivazione sul punto si palesa adeguata ed immune da vizi logici”.


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