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Urbanistica, strade private e potere del sindaco
La corretta qualificazione di strada consente all’autorità locale di poter esercitare il potere di ordinanza per la cura di interessi generali

L’identificazione della tipologia di una strada è collegata ad una serie di elementi in grado di stabilirne l’uso singolo o per la collettività, ne consegue che la corretta qualificazione di strada (pubblica o privata) consente all’Autorità locale di poter esercitare il potere di ordinanza per la cura di interessi generali, diversamente precluso.

I poteri del sindaco, quale ufficiale del Governo, delineati dalla nuova versione dell’articolo 54 del T.u.e.l. sono stati notevolmente ampliati per assicurare l’adempimento e l’attuazione degli ordini impartiti dall’autorità locale.

Le competenze stabilite dall’articolo 54 del T.u.e.l. delineano, quindi, un sistema di potere in grado di rispondere alle diverse esigenze presenti all’interno del territorio urbano, con lo scopo di fronteggiare (prevenire ed eliminare) i pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, esaltando un potere che può spingersi all’adozione di strumenti extra ordinem (ordinanze contingibili ed urgenti) al fine tutelare il c.d. “ordine pubblico” .

Con una recente sentenza il T.A.R. è intervenuto censurando l’operato di un sindaco che, attraverso un’ordinanza contingibile ingiungeva di “cessare immediatamente l’ostruzione del passaggio e transito dei veicoli e dei pedoni sullo stradello pubblico…, al fine di ripristinare il normale transito della circolazione del luogo e cessare le azioni vessatorie nei confronti dei soggetti provenienti e diretti agli immobili individuati ai numeri civici” di una determinata via pubblica.

Il Tribunale, dopo aver precisato che l’uso pubblico sulla strada privata è ricavabile: 
a) per effetto del passaggio esercitato ab immemorabili;
b) all’intrinseca idoneità del bene;
c) l’uso avvenga ad opera di una collettività indeterminata di persone per soddisfare un interesse pubblico generale, ha escluso l’uso pubblico proprio perché il passaggio veniva esercitato nell’interesse di un gruppo limitato di soggetti, quali i proprietari di determinati immobili in dipendenza della loro particolare ubicazione.

L’accertamento di fatto metteva in chiaro che lo “stradello” non era al servizio della generalità indifferenziata dei cittadini, quanto piuttosto oggetto di una utilizzazione continuativa da parte dei soli residenti, escludendo inesorabilmente l’asservimento all’uso pubblico.

Viene stabilito che il bene è privato, non è appartenente al demanio stradale, non è soggetto ad un uso pubblico, con la conseguenza che la sua attitudine concreta è di soddisfare l’interesse di una cerchia limitata di persone, sicché rimane una semplice strada vicinale privata: non destinata ad uso pubblico.

Stabilita l’assenza di un uso pubblico del bene gli effetti si riflettono inevitabilmente sull’esercizio legittimo o meno del potere di ordinanza.

Per un’analisi più approfondita sull’argomento vi rimandiamo alla Prima parte dell’articolo “Limiti al potere di ordinanza del sindaco sulle strade private“, pubblicato in home page.

 


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