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DURC, le indicazioni Inail sulla nuova procedura
In seguito all'emanazione del Regolamento del Codice dei contratti pubblici, ha provveduto ad illustrare le disposizioni riguardanti la regolarità contributiva

In seguito all’emanazione del D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207, il Regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici, l’Inail ha provveduto, con una circolare del 24 marzo scorso n. 22, ad illustrare alcune delle disposizioni in esso contenute riguardanti il Documento unico di regolarità contributiva.

Regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici

Preliminarmente occorre ricordare che il Regolamento entrerà in vigore l’8 giugno 2011. Nell’ambito del titolo II – Tutela dei lavoratori e regolarità contributiva – il legislatore ha riservato alla materia del DURC una specifica trattazione contenuta nell’articolo 6.

1. Definizione di durc
L’articolo 6, comma 1, del Regolamento fornisce la definizione di DURC, specificando che per tale si intende “il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonché Cassa Edile per i lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento”.

Da tale definizione, che riprende quella contenuta nella circolare a testo congiunto INAIL n. 38/2005 e INPS n. 92/2005, discende che la verifica della regolarità interessa ciascun “operatore economico”. Al riguardo, si rinvia all’articolo 3, comma 22, del Codice il quale precisa che con il termine “operatore economico” si intende fare riferimento “all’imprenditore, al fornitore e al prestatore di servizi o ad un raggruppamento o consorzio di essi.
“Tale espressione è riferita a qualsivoglia soggetto, sia esso persona fisica o persona giuridica, che sia parte di un rapporto contrattuale con la pubblica amministrazione e che ai fini del rilascio del DURC sia tenuto all’obbligo di iscrizione nei confronti degli Enti previdenziali e delle Casse edili .

1.2 Ambito applicativo del durc nei contratti pubblici
L’articolo 6, comma 2 del Regolamento, nell’ambito dell’applicazione del DURC nei contratti pubblici, stabilisce che la regolarità contributiva si riferisce a tutti i contratti pubblici, siano essi di lavori, di servizi o di forniture.

Tale previsione conferma gli indirizzi già espressi nell’interpello n. 10 del 20 febbraio 2009 della Direzione Generale dell’attività ispettiva del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con il quale è stato precisato che il DURC deve essere richiesto, senza alcuna eccezione, per ogni contratto pubblico e, dunque, anche nel caso degli acquisti in economia o di modesta entità. È compito della pubblica amministrazione procedente stabilire se la fattispecie concreta rientri nella tipologia del contratto pubblico e, quindi, se debba essere acquisito il DURC.

1.3 Fasi del contratto per le quali vi è obbligo del durc
L’articolo 6, comma 3, del Regolamento, elenca le fattispecie per le quali il DURC deve essere acquisito in caso di contratto pubblico:

a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i), del Codice in ordine all’assenza di “violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali”

b) per l’aggiudicazione definitiva del contratto ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del Codice, secondo cui “l’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”

c) per la stipula del contratto;

d) per il pagamento degli stati avanzamento lavori (SAL) o delle prestazioni relative a servizi e forniture (fatture);

e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l’attestazione di regolare esecuzione, il pagamento del saldo finale.

In base alla circolare ministeriale n. 35/2010, si conferma che deve essere acquisito un DURC per ogni singolo contratto pubblico e, all’interno di questo, un DURC per ciascuna delle fasi sopra riportate. Per quanto riguarda l’attestazione della regolarità, sempre con riferimento alla suddetta tipologia di richiesta, si applica il criterio dello “scostamento non grave” che si realizza, con riferimento a ciascun periodo di contribuzione, quando la differenza tra il dovuto e il versato è inferiore o pari al 5% (ancorché complessivamente superiore ai 100 euro) oppure è superiore al 5% ma il debito complessivo è inferiore ai 100 euro.

L’applicazione di detto criterio esclude ogni possibilità di regolarizzazione qualora, invece, lo scostamento sia “grave” in base ai succitati parametri.

1.4 Altri casi in cui vi è obbligo del durc
Fermo restando che le tipologie di richiesta indicate al paragrafo 1.3 vanno utilizzate anche per la verifica della regolarità prevista in capo ai subappaltatori e a tutte le imprese esecutrici24, l’articolo 6, comma 5, del Regolamento stabilisce che il DURC debba essere richiesto:
– per la valutazione dei lavori di cui all’articolo del Regolamento per il rilascio dell’attestazione SOA;
– per l’attestazione di qualificazione dei contraenti generali rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Nei suddetti casi, la richiesta di DURC va effettuata selezionando la tipologia corrispondente.

1.5 Soggetti tenuti a richiedere il durc
Le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge, ai sensi dell’articolo 16 bis, comma 10, del decreto legge n. 185/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 2/2009.

L’articolo 6, comma 3, del Regolamento, specifica che il DURC nei contratti pubblici deve essere richiesto d’ufficio dalle “amministrazioni aggiudicatrici”.
Per questi soggetti, tenuti a richiedere il DURC d’ufficio in via telematica, INAIL, INPS e Casse edili rilasciano l’abilitazione per l’accesso al servizio on-line dopo aver verificato che il richiedente sia una delle amministrazioni aggiudicatrici suindicate. Nei confronti dei soggetti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici, invece, il regolamento dispone che il DURC sia prodotto dagli operatori economici.

Pertanto, le imprese pubbliche, che non sono amministrazioni aggiudicatrici, non sono tenute ad acquisire d’ufficio il DURC, ma, avendone comunque facoltà in quanto stazioni appaltanti, possono richiedere l’utenza di accesso alla procedura, la quale sarà rilasciata solo ove dimostrino il possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 28, del Codice. Il Regolamento, infine, specifica che, per i casi diversi dai contratti pubblici, come l’attestazione SOA e l’attestato di qualificazione dei contraenti generali, è l’operatore economico a dover richiedere il DURC ai fini del rilascio dell’attestazione. Anche in tali casi, si ritiene che la SOA o il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti abbiano comunque facoltà di richiedere direttamente il DURC agli enti.

 2. Validità temporale del durc
In ordine alla validità temporale del DURC nei contratti pubblici, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la circolare n. 5/2008 aveva ritenuto, in via interpretativa, che il certificato avesse validità mensile stante, di norma, le scadenze mensili dei versamenti contributivi nei confronti di INPS e Casse edili. Successivamente, con determinazione n. 1/2010, l’Autorità di vigilanza per i contratti pubblici (AVCP), recependo anche recenti orientamenti giurisprudenziali, aveva ritenuto, in un’ottica di semplificazione e speditezza delle procedure di gara, che per la fase di partecipazione agli appalti pubblici trovasse applicazione la validità trimestrale della certificazione, al pari di quanto disposto per i lavori privati in edilizia.

Sulla scorta di tale determinazione, il Ministero, con circolare n. 35/2010, ha infine specificato che ha validità trimestrale il DURC emesso per contratti pubblici, nonché per attestazione SOA e iscrizione all’albo dei fornitori. Pertanto, a seguito della determinazione dell’AVCP n. 1/2010 e della circolare ministeriale n. 35/2010, ha validità trimestrale il DURC rilasciato ai fini:
1. della verifica della dichiarazione sostitutiva
2. dell’aggiudicazione
3. della stipula del contratto
4. dei pagamenti degli stati di avanzamento lavori (SAL) e delle prestazioni relative a servizi e forniture (fatture)
5. dell’acquisizione in economia di soli beni e servizi con il sistema dell’affidamento diretto
6. dell’attestazione SOA
7. dell’iscrizione all’albo fornitori.

Il periodo di validità trimestrale del DURC decorre sempre dalla data di emissione del certificato.

Nei casi previsti ai punti 1 e 2, i DURC emessi possono essere utilizzati anche per la stipula del contratto, se sono ancora in corso di validità.

 Per il caso di cui al punto 5, è possibile utilizzare un DURC in corso di validità emesso per un precedente contratto riguardante una diversa stazione appaltante.

Il Ministero, infatti, nella circolare n. 35/2010 ha stabilito che “nella sola ipotesi di acquisizioni in economia di beni e servizi per i quali è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, il DURC ha validità trimestrale in relazione all’oggetto e non allo specifico contratto”.

In sostanza, per tale fattispecie, non è richiesto il legame ad uno specifico contratto, ma solo alla tipologia della prestazione resa dall’operatore economico, anche nei confronti di più stazioni appaltanti.

La finalità è quella di semplificare le operazioni di affidamento e pagamento di questi contratti pubblici che hanno complessità tecnica e rilevanza economica minori.

 Al di fuori del caso descritto, resta fermo il principio per cui un DURC richiesto per una determinata finalità, indicata sullo stesso certificato, non può essere utilizzato in un ambito applicativo diverso da quello per cui è stato emesso.

 Pertanto, è da ritenersi illegittimo l’uso, nei contratti pubblici, di un DURC rilasciato per altre tipologie (es. lavori privati in edilizia o agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni e autorizzazioni).

Si rammenta, infine, che per le imprese inquadrate o inquadrabili nel settore edile, il DURC deve contenere anche la verifica della regolarità contributiva nei confronti delle Casse edili, che provvedono a rilasciare il certificato.

Tale verifica viene effettuata a condizione che l’impresa dichiari di applicare il contratto dell’edilizia in presenza di personale operaio ovvero in relazione ai soli dipendenti impiegati e tecnici, ai quali si applica uno dei CCNL dell’edilizia.

Nei contratti pubblici di lavori, fanno eccezione a tale regola le imprese edili individuali (quelle cioè che non occupano personale dipendente) e le imprese con dipendenti che applicano il CCNL Metalmeccanico.

Pertanto, è opportuno che la stazione appaltante, ogni qual volta acquisisce un DURC per appalti pubblici di lavori, verifichi se il documento contiene anche l’esito della Cassa edile e, in mancanza, controlli sia la tipologia dell’impresa sia il CCNL applicato (entrambi riportati sul certificato).

Le novità introducono anche l’aggiornamento del sito dedicato alla gestione di richieste e rilascio del DURC. La nuova versione, specifica l’INAIL, è disponibile dal 28 marzo.

 Fonte: Aniem


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