MAGGIOLI EDITORE - Edilizia urbanistica: notizie, leggi e normative per Enti Locali e professionisti


Federalismo municipale, ok del Cdm al decreto
Ai comuni il gettito Irpef sui redditi fondiari, il 30% delle imposte di registro, ipotecarie e catastali sui trasferimenti immobiliari ed una quota della cedolare secca sugli affitti

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo sul fisco municipale su cui il giorno precedente il governo aveva incassato la fiducia alla Camera.

È stata anche avanzata l’ipotesi di proroga di 4 mesi della scadenza della delega sul federalismo fiscale. Se ne riparlerà prossimamente. La firma del Presidente Napolitano dovrebbe giungere lunedì, dopodiché ci sarà la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

“Esprimo tutta la mia soddisfazione per il fatto che già il giorno successivo al voto della Camera dei deputati, voto su cui si è registrata un’ampissima fiducia sul provvedimento, il Consiglio dei Ministri abbia approvato definitivamente il decreto sul federalismo municipale”, afferma in una nota il Ministro per la semplificazione normativa e coordinatore delle segreterie nazionali della Lega Nord, Roberto Calderoli.

“Come ha detto il Ministro Umberto Bossi, ci stiamo avvicinando al tetto della casa del federalismo – prosegue -. Adesso avanti con il prossimo decreto ovvero il federalismo regionale e provinciale. Proprio quest’oggi (venerdì scorso, ndr), infatti, inizieranno le audizioni e la discussione in commissione bicamerale”.

“Auspico che su questo decreto, e sui prossimi, possa esserci una collaborazione e un concorso da parte di tutti, perché le riforme sono indispensabili per il Paese e sono fatte nell’interesse di tutti”, conclude Calderoli. “Un passo avanti significativo di una riforma lunga e complessa che bisogna costruire con grande equilibrio” è il commento del presidente d ella Regione Lombardia, Roberto Formigoni.

“A coloro che sollevano polemiche, voglio ricordare che il federalismo municipale è stato validato dall’associazione dei sindaci italiani – ha proseguito il governatore – e tutti i sindaci di centrodestra e centrosinistra hanno detto sì dopo aver negoziato col Governo, non capisco perché ci sia ancora qualcuno a sinistra che continua a sollevare polemiche”.

“Si apre ora un capitolo ancora più delicato che riguarda province e regioni” ha continuato Formigoni, spiegando che “come regioni dialoghiamo con il governo da tempo e abbiamo chiesto alcuni emendamenti che sono stati accolti”. Dunque secondo il Governatore, in questi giorni “si tratta di vedere come riprenderemo il dialogo e la discussione: la mia speranza è positiva però la materia è comple ssa e delicata, per cui è meglio agire con prudenza”. Vediamo ora i contenuti del provvedimento con la decorrenza delle varie disposizioni.

I CONTENUTI

Lo schema di decreto sul federalismo fiscale, il cui testo è stato profondamente modificato dal Governo sulla base delle risultanze dell’esame effettuato presso la Commissione bicamerale, interviene sull’assetto delle competenze fiscali tra Stato ed enti locali, a decorrere, in una prima fase di avvio triennale, dal 2011, e poi disciplinato a regime a decorrere dal 2014, con l’introduzione, in sostituzione di tributi vigenti, dell’imposta municipale (Imu).

In particolare, si legge in un documento illustrativo predisposto dalla Camera dei deputati, per quanto concerne la fiscalità immobiliare, dal 2011 vengono attribuiti ai comuni:

a) l’intero gettito dell’Irpef sui redditi fondiari (escluso il reddito agrario) e quello relativo alle imposte di registro e bollo sui contratti di locazione immobiliare;
b) una quota, pari al 30%, del gettito delle imposte di registro, ipotecarie e catastali sugli atti di trasferimento immobiliare ed una quota, pari al 21,7% nel 2011 ed al 21,6% dal 2012, del gettito della cedolare secca sugli affitti.

I gettiti in questione affluiscono ad un Fondo sperimentale di riequilibrio, di durata triennale, finalizzato a realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione dei gettiti medesimi ai comuni; il Fondo verrà ripartito sulla base di un accordo in sede di Conferenza Stato-città, nell’osservanza, comunque, di due specifici criteri:
– una quota del 30% del Fondo andrà ripartita in base al numero dei residenti e,
– al netto di tale quota, una ulteriore percentuale del 20% dovrà essere destinata ai piccoli comuni.

L’articolo 13 del decreto, istituisce inoltre, per il finanziamento delle spese dei comuni e delle province successivo alla determinazione dei fabbisogni standard per le funzioni fondamentali, un Fondo perequativo a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni svolte dai predetti enti, articolato in due componenti con riferimento alle funzioni fondamentali e non fondamentali.

Ai comuni viene inoltre attribuita una compartecipazione al gettito Iva, che dovrà essere determinata con apposito d.P.CM. in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2% al gettito dell’Irpef.
I criteri di attribuzione del gettito ai singoli comuni dovranno essere stabiliti con apposito d.P.C.M., che dovrà assumere a riferimento il territorio su cui si è determinato il consumo che ha dato luogo al versamento dell’imposta; in prima applicazione l’assegnazione ai comuni avverrà sulla base del gettito I va per provincia, suddiviso per il numero degli abitanti di ciascun ente locale.

Al potenziamento dell’ attività di contrasto all’evasione sono finalizzate le disposizioni che inaspriscono le sanzioni amministrative per l’inadempimento degli obblighi di dichiarazione concernenti gli immobili – ivi comprese quelle in materia di canone di locazione nell’ambito della nuova disciplina sulla cedolare secca – nonché che ampliano l’ interscambio informativo sui dati catastali.

Nella medesima finalità viene incentivato il ruolo dei comuni, prevedendosi che ad essi sia assegnata una quota pari al 50% del gettito derivante dalla loro attività di accertamento, e che tale quota sia assegnata, anche in via provvisoria, sulle somme riscosse a titolo non definitivo.

È inoltre istituita, ricordano ancora i tecnici di Montecitorio, la cedolare secca sugli affitti, vale a dire la possibilità per i proprietari di immobili concessi in locazione di optare dal 2011, in luogo dell’ordinaria tassazione Irpef sui redditi dalla locazione, per un regime sostitutivo, che assorbe anche le imposte di registro e bollo sui contratti, le cu aliquote sono pari al 21% per i contratti a canone libero ed al 19% per quelli a canone concordato.

Oltre a severe sanzioni in case di omessa od irregolare registrazione (in cui si prevede automaticamente un durata del contratto pari a quattro anni e l’applicazione di un canone ridotto che fa riferimento al triplo della rendita catastale) si prevede che in caso di contratto a canone concordato il locatore, se opta per la cedolare secca, non potrà richiedere aggiornamenti del canone per tutta la durata del contratto.

Vengono inoltre modificate le aliquote di tassazione delle transazioni immobiliari, che sono individuate al 2% nel caso di prima casa di abitazione ed al 9% nelle restanti ipotesi (le attuali aliquote sono stabilite rispettivamente al 3 ed al 10%, comprese alcune imposte indirette che vengono eliminate).

Le nuove aliquote dell’imposta di registro sostituiscono inoltre, a decorrere dal 2014 – data di entrata in vigore delle stesse – l’imposta di bollo e le imposte ipocatastali, nonché i tributi speciali e le tasse ipotecarie.

Viene inoltre introdotta la possibilità, con criteri da definirsi in un provvedimento amministrativo, di aumentare l’addizionale Irpef da parte dei comuni nei quali non risulti finora stabilita oltre la percentuale dello 0,4 per cento, che comunque costituirà il limite massimo raggiungibile; l’aumento non potrà in ogni caso eccedere lo 0,2 per cento annuo.

Viene poi istituita, l’imposta di soggiorno, affidandosi ai Comuni capoluogo di provincia ed alle città turistiche e d’arte la possibilità di istituire un’imposta fino a 5 euro per notte a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive, con destinazione del relativo gettito ad alcune specifiche finalità, tra cui quelle a favore del turismo; si prevede altresì una nuova disciplina, dell’imposta di scopo (ora prevista nella legge 296/2006), da stabilirsi con un d.P.C.M. che, tra l’altro, possa aumentarne la durata fini a dieci anni e prevedere che il relativo gettito finanzi l’intero ammontare della spesa.

Per quanto concerne l’imposta municipale (Imu), essa è introdotta a decorrere dal 2014, in sostituzione, per la componente immobiliare, dell’Irpef (e relative addizionali) dovuta per i redditi fondiari relativi ai beni non locati, nonché dell’Ici, ed ha per presupposto il possesso di immobili diversi dall’abitazione principale, cui pertanto non si applica, incluse le pertinenze.

La relativa aliquota è stabilita nello 0, 76%, ridotta alla metà per gli immobili locati, con la facoltà per i comuni di estendere in tutto o in parte tale riduzione anche agli immobili posseduti da soggetti cui si applichi l’imposta sul reddito delle società (Ires); i comuni medesimi possono peraltro modificare la suddetta aliquota di 0,3 punti percentuali, in aumento o in riduzione (la modificabilità è invece fino a 0,2 punti nel caso della aliquota ridotta alla metà per gli immobili locati). Sono esenti dall’Imu gli immobili posseduti dalle amministrazioni pubblic he, nonché alcune categorie di immobili già esentati ai sensi della normativa dell’Ici (fabbricati destinati ad usi culturali, all’esercizio del culto, utilizzati dalle società non profit ecc.).

Lo schema di decreto prevede poi, sempre a decorrere dal 2014, l’imposta municipale secondaria, da introdursi con deliberazione del consiglio comunale (che potrà anche prevederne esenzioni ed agevolazioni) in sostituzione degli attuali tributi sull’ occupazione di aree pubbliche, sulle affissioni e sull’installazione dei mezzi pubblicitari; la relativa disciplina verrà dettata con successivo regolamento, sulla base di alcuni criteri tra i quali la previsione che il presupposto del tributo è l’occupazione di spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e che il soggetto del tributo me desimo è quello che effettua l’occupazione.

Schema cedolare secca (Fonte: Confedilizia Ufficio Studi)

Schema imposta municipale propria (Fonte: Confedilizia Ufficio Studi)

Schema imposta municipale secondaria (Fonte: Confedilizia Ufficio Studi)

articolo di F. Laurendi, tratto da La Gazzetta degli Enti locali del 4/3/2011


www.ediliziaurbanistica.it