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Cantieri, tesserino per appalti e subappalti
L'obbligo di identificazione degli addetti nei cantieri si applica sia agli appalti e/o subappalti di lavori che a quelli di servizi e forniture e a quelli privati

L’articolo 5 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 (G.U. 196 del 23 agosto 2010 ) stabilisce che la tessera di riconoscimento (1) deve contenere, oltre agli elementi già presenti (fotografia, generalità del lavoratore e indicazione del datore di lavoro), anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.

Nel caso di lavoratori autonomi la tessera di riconoscimento (2) deve contenere anche l’indicazione del committente.

Nonostante l’oggetto dell’art. 5 faccia espresso riferimento all’identificazione degli addetti nei cantieri, la disposizione in oggetto, come confermato anche da contatti informali con gli Uffici del Ministero del lavoro, si applica sia agli appalti e/o subappalti di lavori che a quelli di servizi e forniture e, parimenti, non si limita ai soli appalti e/o subappalti pubblici ma anche a quelli privati, così come l’art. 18, comma 1, lettera u) del d.lgs. 81/2008.

Secondo alcune recenti condivisibili interpretazioni, il tesserino di riconoscimento deve essere adottato non solo nei “cantieri” ma in tutti i lavori in appalto e subappalto che si svolgono in opifici, in aziende di ogni tipo e negli enti pubblici.

Inoltre, in attesa di ulteriori chiarimenti da parte delle amministrazioni competenti, con riferimento anche all’art. 5 della legge n. 136/2010, l’obbligo sussiste per tutti quegli appalti stipulati a far data dal 7 settembre 2010, data dell’entrata in vigore della legge stessa.

In sintesi, da tale data:
– la tessera di riconoscimento della quale l’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve munire i propri lavoratori deve contenere:
a)le generalità del lavoratore (nome, cognome, data di nascita,   luogo di nascita),
b)la fotografia del lavoratore,
c)l’indicazione del datore di lavoro,
d)la data di assunzione,
e) e in caso di subappalto, l’autorizzazione al subappalto;
– la tessera di riconoscimento della quale devono munirsi i lavoratori autonomi qualora operino in un luogo di lavoro nel quale si svolgono attività in regime di appalto o subappalto, deve contenere:
a)le proprie generalità,
b)la propria fotografia,
c)l’indicazione del committente.

Normativa di riferimento
legge 123/2007;
– d.lgs. 81/2008, artt. 18, 20, 21 e 26;
legge 136/2010, art. 5.

Note
1. Vedi art. 18, comma 1, lettera u), del d.lgs. 9 aprile n. 81
2. Vedi art. 21, comma 1, lettera c) del medesimo d.lgs. 81/2008

Articolo di Marco Vinci, estratto dal n. 6/2010 della rivista Progetto Sicurezza


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