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Inquinamento, validi i controlli a sorpresa
Per la loro funzione non occorre comunicare l’avvio del procedimento

In tema di procedimento amministrativo c’è un principio generale e fondamentale che impone alla p.a. di comunicare agli interessati l’avvio di un procedimento amministrativo che li riguardasse.

A parte una generica deroga – nel caso in cui sussistessero ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento – secondo l’art. 7 l. 241/1990 (legge generale sul procedimento amministrativo) “l’avvio del procedimento… è comunicato… ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per
legge debbono intervenirvi”.

Una particolare applicazione di questa regola è, poi, prevista dall’art. 8 l. 241/1990 cit.: quando l’elevato numero dei destinatari della comunicazione di avvio del procedimento (in genere, più di 50:
cfr. T.A.R. Lazio, sentenza n. 3789/2009; C.d.S., sez.IV,
n. 3245/2008) renda difficile ed eccessivamente oneroso effettuare singole comunicazioni per ciascun destinatario, in quel caso è possibile ricorrere alla c.d. comunicazione “di massa”, ricorrendo alle forme di pubblicità (p. es., avviso sui giornali) ritenute idonee dall’amministrazione stessa.

Queste regole, pur ineccepibili, rimangono lettera morta nei casi in cui l’amministrazione intenda, ove concesso dalla legge, procedere ai c.d. controlli “a sorpresa”, vale a dire quelle attività che, in materia ambientale, sono le azioni “di natura preistruttoria e di accertamento preliminare dell’avvio dei procedimenti volti ad ottenere il rispetto della normativa antinquinamento” (T.A.R. Toscana, sez. II, n. 5148/2010).

Ebbene, per la loro stessa natura e per la funzione cui assolvono, queste categorie di ispezioni, poste in essere dagli organi tecnici e di supporto delle amministrazioni (p.es., le ARPA, le ASL, ecc.) “non debbono essere preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento, per non rischiare di comprometterne la genuinità”, mentre “sussiste invece l’obbligo di comunicazione dell’avvio del
procedimento amministrativo, in relazione al vero e proprio
inizio di quest’ultimo” (C.d.S., sez.VI, n. 3190/2004).

 a cura di P. Costantino e P. De Maria


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