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Edilizia pubblica, acquisizione delle aree
Per il Consiglio di Stato al comune spetta il diritto di recuperare quanto speso sia per l’acquisizione delle aree sia per la loro urbanizzazione

In tema di edilizia residenziale pubblica, l’art. 35 della legge n. 865 del 1971, nello stabilire espressamente che la convenzione stipulata dal comune per concedere il diritto di superficie sulle aree incluse nel Piano per l’edilizia economica e popolare (PEEP) deve prevedere il corrispettivo della concessione in misura pari al costo di acquisizione delle aree nonché al costo delle relative opere di urbanizzazione realizzate o da realizzare, ha lo scopo di assicurare la copertura delle spese complessivamente sostenute o da sostenere da parte dell’amministrazione.

Lo precisa la sentenza del Consiglio di Stato n. 4815 del 22 luglio 2010, secondo la quale, sulla scorta di tale norma, deve ritenersi che al comune spetta il diritto di recuperare quanto speso sia per l’acquisizione delle aree sia per la loro urbanizzazione, anche laddove le somme siano state espressamente pattuite in convenzione. 

Il principio desumibile dall’art. 35 della legge n. 865 del 1971 (secondo cui al comune spetta il diritto di recuperare quanto speso sia per l’acquisizione delle aree incluse nel Piano per l’edilizia economica e popolare (PEEP), sia per la loro urbanizzazione), non rende immune l’azione dell’ente pubblico dalle sue responsabilità per l’azione illegittima

In dettaglio, nell’ipotesi in cui l’acquisizione delle aree da destinare alla realizzazione dei PEEP avvenga, non già attraverso le procedure espropriative di legge, ma come effetto di un fatto illecito che, da un lato, determina l’acquisto della proprietà del suolo di mano pubblica e, dall’altro, fa sorgere nei proprietari delle aree il diritto al risarcimento del danno per la perdita della proprietà ai sensi dell’art. 2043 c.c., il principio dell’integrale copertura dei costi sostenuti per l’acquisto viene meno, atteso che si è fuori dalla lettera e dalla ratio dell’art. 35 della legge 865 del 1971, non potendosi fare ricadere sui concessionari delle aree e loro aventi causa i maggiori costi determinatisi in forza di un’acquisizione delle aree realizzate attraverso un fatto civilisticamente illecito, quale l’occupazione acquisitiva.

tratto da Rassegna di Giurisprudenza – L’Ufficio Tecnico 9/2010


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