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Appalti: al lavoro su un ddl anticorruzione
Il provvedimento è finalizzato a garantire una maggior trasparenza dell'attività amministrativa e la prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella p.a.

In questi giorni è all’esame della prima e seconda Commissione del Senato, il disegno di legge recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” finalizzato a garantire una maggior trasparenza dell’attività amministrativa e la prevenzione della corruzione e dell’illegalità nella P.A.

Si ritiene utile sintetizzare le disposizioni di maggior rilievo  sul provvedimento in questione.

Il disegno di legge contiene all’articolo 3 rubricato “Misure per favorire la trasparenza nei contratti pubblici” ed all’articolo 4 rubricato “Trasparenza e riduzione degli obblighi informativi negli appalti pubblici” ed, infine, all’articolo 5, in verità predisposto in due versioni, alcune norme che riguardano i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Tra i nuovi obblighi previsti dal provvedimento:

per le pubbliche amministrazioni quello di pubblicare sui siti istituzionali informazioni relative a procedimenti amministrativi “sensibili” (quelli cioè che hanno ad oggetto autorizzazioni, concessioni, appalti pubblici, erogazioni di benefici economici a persone o enti pubblici o privati, concorsi e progressioni di carriera);

per le stazioni appaltanti quello di trasmettere, tempestivamente e direttamente all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, tutti i dati relativi a contratti di lavori, servizi e forniture, al fine di realizzarne l’anagrafe e consentire la conoscibilità, per gli operatori di settore e per gli stessi cittadini, dell’attività contrattuale posta in essere dalla pubblica amministrazione, nonché dagli altri soggetti tenuti al rispetto della normativa sugli appalti pubblici.

In particolare con l’articolo 3 del provvedimento, al fine di assicurare il rispetto della legalità ed il corretto agire della pubblica amministrazione, prevenire fenomeni di corruzione e favorire l’efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell’azione amministrativa nella gestione della spesa pubblica, viene prevista l’istituzione di una Banca dati nazionale dei contratti pubblici, presso l’Autorità di vigilanza con la precisazione che la disposizione deve essere applicata anche ai contratti stipulati per le situazioni di emergenza, limitatamente ai loro elementi essenziali.

Nell’articolo 4 viene, poi, precisato che:

-l’Autorità avrà il compito di acquisire la documentazione comprovante il rispetto dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativi ed economico-finanziario prevista dal Codice degli Appalti;

– le stazioni appaltanti devono effettuare controlli sul possesso dei requisiti presso la Banca dati e verificare che le modalità tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione della Banca dati siano dettate con deliberazione dell’Autorità;

– le stazioni appaltanti sono tenute a utilizzare modelli standard di attestazione attraverso dichiarazione sostitutiva dei requisiti di partecipazione di ordine generale e, per gli appalti di servizi e forniture o per gli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro, dei requisiti economico-finanziario e tecnico-organizzativi. I modelli standard sono definiti con deliberazioni dell’Autorità;

– le stazioni appaltanti destinatari di delibere dell’Autorità che accertano l’esistenza di cause di illegittimità o di irregolarità, avviano il riesame dei provvedimenti adottati, e, fermo restando il potere di agire in auto-tutela, comunicano all’Autorità nonché ai soggetti interessati l’esito del riesame.

Doppia versione, infine, per l’articolo 5 del provvedimento.

Nella prima, composta da due commi, e rubricata “Elenco dei fornitori e delle imprese subappaltatrici”, si prevede che “per l’efficacia dei controlli antimafia nei contratti pubblici e nei successivi subappalti e sub-contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, presso ogni prefettura, è istituito l’elenco di fornitori e prestatori di servizi, non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, ai quali possono rivolgersi gli esecutori dei lavori, servizi e forniture. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell’impresa dall’elenco.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della pubblica amministrazione e l’innovazione, della semplificazione normativa, dell’interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l’istituzione e l’aggiornamento dell’elenco, nonché per l’attività di verifica“.

Nella formulazione alternativa, rubricata “Acquisizione d’ufficio delle comunicazioni antimafia”, si stabilisce che “in attuazione dei principi stabiliti dall’articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e dall’articolo 43, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le stazioni appaltanti pubbliche, in tutti i casi in cui è previsto dalla legge, acquisiscono d’ufficio, anche in modalità telematica, la prescritta documentazione circa la sussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575″.

L’Aniem in occasione dell’esame da parte del Senato del DDL sta vagliando l’ipotesi di presentare alcune proposte emendative da inserire nel testo del provvedimento.

Fonte: Aniem


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