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Il comune che espropria deve bonificare
Per il Consiglio di Stato non ci sono limiti di spesa per la bonifica a carico del comune

Il Consiglio di Stato, con la sentenza del 15 marzo 2010, n. 1503, è intervenuto in merito a una vicenda attinente la ripartizione delle spese di bonifica nel caso in cui intervenga un esproprio delle aree da bonificare da parte del comune.

La fattispecie in esame riguardava un’area illecitamente utilizzata per la rottamazione di autoveicoli che, dopo una serie di diffide per inquinamento ambientale da parte degli enti preposti, era stata espropriata dal Comune di Firenze che avrebbe dovuto procedere alla realizzazione e attuazione di un piano di bonifica.

A causa dei ritardi del comune nella realizzazione di tale piano è
dovuta intervenire la Regione Toscana che, con un proprio piano di bonifica, ha proceduto alla messa in salubrità delle aree interessate.

La Regione Toscana, successivamente alla bonifica, ha nominato un commissario per il recupero degli oneri sostenuti per la realizzazione del piano di bonifica.
Contro tale nomina e contro gli eventuali atti del commissario ha proposto ricorso il Comune di Firenze.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza in esame, confermando quanto già disposto dal T.A.R. Toscana con sentenza n.6 del 2009, ha evidenziato che, se è pur vero che il proprietario è obbligato alle spese di bonifica del fondo entro i limiti di valore del bene, tale criterio non può predicarsi per il soggetto titolare di diritti reali che
la normativa primaria individua come responsabile della gestione territoriale nel suo complesso, qual è il comune ex articolo 4 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

Rispetto a quest’ultimo, ha ritenuto il Consiglio di Stato, valgono evidentemente gli oneri complessivi riferibili alla realizzazione del piano di bonifica, tutte le volte che lo stesso non sia assistito da specifico finanziamento.

A cura di P. Costantino e P. De Maria


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