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Veneto: novità per l'edificabilità nelle zone agricole
La Giunta interviene sulle precedenti disposizioni relative ai fabbricati destinati all’esercizio delle attività agricole e all’uso abitativo

Per dare una risposta alle molte attese emerse in merito all’edificabilità nelle zone agricole la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore all’Urbanistica e Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, di concerto con il Vice Presidente e Assessore alle Politiche dell’Agricoltura, Franco Manzato, ha approvato un provvedimento con il quale vengono aggiornati e perfezionati gli atti di indirizzo previsti dall’art.50 della Legge regionale n.11/2004 in materia di governo del territorio.

A distanza di cinque anni dall’approvazione della nuova normativa, la Giunta Regionale, acquisito il parere della II Commissione Consigliare che ha dato in proposito precise indicazioni, ha modificato i parametri di redditività minima dell’imprese agricole, nonché quelli per la redazione e la valutazione della congruità del piano aziendale, che consentono l’edificazione nelle zone agricole da parte dell’imprenditori iscritti all’anagrafe delle ditte del Settore Primario.

In particolare, è stato ridotta dall’80% al 70% l’aliquota da applicare al reddito di riferimento per soddisfare il requisito della redditività minima per poter edificare, mentre per le aziende condotte da giovani imprenditori, tale aliquota è passata dal 50% al 40%.

Relativamente alla valutazione della congruità del piano aziendale, la Giunta Regionale ha ritenuto di intervenire al fine di perfezionare le precedenti disposizioni relative ai fabbricati destinati all’esercizio delle attività agricole e all’uso abitativo, inserendo anche disposizioni procedurali.

Per quanto riguarda l’edificazione in zona agricola, è stata attribuita agli strumenti urbanistici comunali la disciplina di modesti manufatti realizzati in legno, necessari per il ricovero degli animali, precisando che tali manufatti non rientrano comunque nell’ambito delle strutture agricole-produttive per le quali è necessaria la redazione e l’approvazione del piano aziendale e i soddisfacimento dei requisiti fondamentali.

Corrisponde alle aspettative da tempo esposte per l’edificazione in zona agricola, la modifica degli elementi caratterizzanti gli allevamenti zootecnici; i limiti delle classi dimensionali degli allevamenti non sono più individuate dal peso massimo a fine ciclo, ma dal peso vivo medio allevato; parimenti, sono state ridefiniti i punteggi attribuiti per i sistemi di ventilazione degli allevamenti e infine, con l’obiettivo  di abbatterne gli odori, è stata prevista la possibilità dei Comuni di concorre nella spesa per la realizzazione di interventi di riqualificazione degli allevamenti esistenti.

Fonte: www.regione.veneto.it

 


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