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Regolarità edilizia: può essere dimostrata dall'acquirente
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione in caso di non collaborazione da parte del promittente venditore

La regolarita` urbanistica di un immobile promesso in vendita puo` essere dichiarata anche dall`acquirente.

In caso di non collaborazione da parte del promittente venditore, alla parte che agisce per esecuzione in forma specifica del preliminare di vendita deve essere consentito produrre i documenti che attestano la legittimita` edilizia di quanto intende comprare.

Le Sezioni unite civili della Cassazione con la sentenza 23825/09 ha cosi` risolto la questione di particolare importanza sottoposta al vaglio del collegio esteso.

La vicenda e` stata originata dal ricorso presentato da un imprenditore che aveva stipulato un preliminare di vendita per l`acquisto di un immobile che doveva essere pagato in parte in contanti e in parte mediante l`esecuzione di lavori di ristrutturazione di un altro bene di proprieta` dei venditori.

Questi ultimi, pero`, avevano dato in affitto il bene da restaurare, impedendo di fatto l`esecuzione dei lavori, avevano taciuto l`esistenza di un sequestro conservativo gravante sul fabbricato promesso in vendita e, infine, si erano rifiutati di procedere al trasferimento dello stesso.

Per questo motivo l`imprenditore si e` rivolto al tribunale chiedendo al giudice di disporre il trasferimento dell`immobile oggetto del preliminare.

Il tribunale ha respinto la domanda, ma in secondo grado la sentenza e` stata riformata.

In particolare la Corte d`appello ha stabilito che non vi erano ostacoli al trasferimento del bene in quanto il venditore aveva presentato nel corso del giudizio una dichiarazione giurata da lui sottoscritta nella quale attestava la regolarita` urbanistica del bene per essere stato lo stesso edificato in epoca anteriore al 1° settembre 1967.

L’acquirente, infatti, poteva produrre in appello questi nuovi mezzi di prova trattandosi nella specie di prove precostituite, cioe` di documenti.

La controversia si e` quindi spostata in Cassazione dove e` stata assegnata alle Sezioni unite. I venditori, nel contestare le conclusioni di merito hanno affermato che la dichiarazione giurata proveniente da soggetto diverso dal proprietario dell`immobile da vendere non sarebbe produttiva di effetti in quanto l`unico legittimato dalla legge a rilasciare la conformita` edilizia del bene promesso in vendita sarebbe appunto il proprietario.

La tesi non ha convinto i giudici di legittimita` i quali, al contrario, hanno affermato che non risponde alle finalita` della legge impedire al promissario acquirente di ottenere «una sentenza che tenga luogo del contratto non concluso fornendo in giudizio la prova della detta regolarita` urbanistica nell`ipotesi in cui il promettente alienante, resosi inadempiente, si rifiuti di produrre i documenti e di rendere la dichiarazione di cui all`articolo 40 della legge 47/85».

Fonti: Ance e Il Sole 24 Ore
 


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