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Niente Ici per l'area dichiarata pertinenziale
Per la Cassazione il contribuente non deve pagare l'imposta se dichiara il parco della villetta come parte del fabbricato

Con la sentenza 19638 la Corte di Cassazione ha chiarito che il parco della villetta paga l`Ici se non e` dichiarato come pertinenza.

La suprema corte, per eliminare il contenzioso che dura da anni sull`assoggettamento a Ici delle aree o giardini pertinenziali, ha inteso modellare l`articolo 2, Dlgs 504/1992 che da` la definizione di pertinenza.

La normativa si limita a stabilire che e` parte integrante del fabbricato l`area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, mentre la Cassazione va oltre e aggiunge che, per non essere assoggettata a imposizione occorre che il contribuente indichi l`uso dell`area come pertinenza «nella denuncia iniziale, o nella denunzia annuale di variazione, e a prescindere dalla previsione della sua edificabilita` contenuta negli strumenti urbanistici comunali».

Nel caso in esame, l`interessato aveva dichiarato al comune di essere proprietario di due beni oggetto d`imposta (villino e autorimessa), omettendo la denuncia di un terreno edificabile (1.600 metri quadri). Solo dopo aver impugnato gli avvisi di accertamento del comune contestava l`Ici richiesta sull`area, sostenendo che fosse asservita al villino, in quanto recintato e coltivato a giardino.

Per dare una soluzione alla questione, i giudici di legittimita` richiamano precedenti pronunce dalle quali non ritengono di doversi discostare. Con la sentenza 5755/2005 hanno affermato che quando si tratta di pertinenza di un fabbricato non contano le risultanze catastali, ma la destinazione di fatto.

Di conseguenza l`area che costituisce, di fatto, pertinenza di un fabbricato non e` soggetta a Ici, come area edificabile, anche se iscritta autonomamente al Catasto.

Con la sentenza 17035/2004 la Cassazione aveva stabilito che per le aree pertinenziali non si introduce alcuna particolare e nuova accezione di pertinenza, ma, semplicemente, se ne presuppone il significato, in quanto va fatto riferimento alla definizione fornita dall`articolo 817 del Codice civile.

Questo articolo prevede che sono pertinenze le cose destinate in modo durevole al servizio o all`ornamento di un`altra cosa. Pertanto, per il vincolo pertinenziale serve sia la durevole destinazione della cosa accessoria a servizio o ornamento di quella principale, sia la volonta` dell`avente diritto di creare la destinazione.

E`, quindi, irrilevante la circostanza che l`area pertinenziale e la costruzione principale siano censite catastalmente in modo distinto. Il tributo non puo` essere richiesto per l`assenza di accorpamento  dell`area al contiguo fabbricato, ancorche` costituenti unita` catastali separate.

Secondo la Cassazione, non ci si puo` sottrarre all`obbligo di denuncia «ogni volta che nella situazione possessoria del contribuente s`introduca una modificazione.

Se il contribuente non ha affermato la sua pertinenzialita` in via di specialita`, vuol dire che egli ha voluto lasciarlo nella sua condizione di area fabbricabile, corrispondentemente alla regola generale». 

E’ quindi tenuto a comunicare al Comune che un`area e` destinata a pertinenza del fabbricato sia nella denuncia originaria sia, qualora abbia omesso questa indicazione, in una successiva dichiarazione di variazione, che puo` essere presentata in qualsiasi momento.

L`articolo 10 del Dlgs 504/1992 dispone che la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati e elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell`imposta dovuta.

La Cassazione non tiene pero` conto che si viene a creare una disparita` di trattamento:  il contribuente che decide di accorpare catastalmente area e fabbricato e` tenuto a pagare l`Ici in misura maggiore (la rendita e` piu` elevata) rispetto a chi invece fa una scelta diversa.
 
Fonti: Ance e il Sole 24 Ore


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