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Abruzzo, nuova ordinanza per la ricostruzione
Il Governo proroga il termine per gli edifici di tipo E ed estende a tutti Comuni la norma sugli alloggi in affitto

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 212 del 12 settembre scorso l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 2009, n. 3805 su “Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile”.

Si segnalano, soprattutto, gli articoli 11, comma 1, e l`art. 12 che rispettivamente modificano alcune previsioni contenute nelle ordinanze n. 3790 del 9 luglio 2009 e n. 3803 del 15 agosto 2009.

Relativamente all`ordinanza n. 3790 del 9 luglio 2009 (contributi edifici di tipo E) viene prorogato il termine per la presentazione della richiesta del contributo da 90 giorni a 160 giorni decorrenti dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli indirizzi operativi dell`ordinanza avvenuta il 31 agosto 2009.

In riferimento all`ordinanza n. 3803 del 15 agosto 2009 si ricorda che quest`ultima ha previsto che i contributi per la riparazione degli edifici di tipo A, B o C siano riconosciuti anche ai proprietari degli immobili che alla data del 6 aprile erano concessi in locazione.

In particolare, il beneficio era limitato alla sola provincia dell`Aquila e a condizione che i contratti di locazione fossero rinnovati alle stesse condizioni per una durata non inferiore a 4 anni.

L`ordinanza n. 3805 estende l`ambito di applicazione a tutti i Comuni interessati dal sisma (quelli identificati con il Decreto Commissario Delegato del 16 aprile 2009 nonche` quelli posti al di fuori del cratere sismico in presenza di un nesso di causalita` diretto tra il danno subito e l`eventi sismico) e riduce il termine di rinnovo dei contratti di locazione da 4 anni a 2 anni.

Nel rispetto di queste condizioni il provvedimento riconosce il contributo di 80.000 euro previsto per la ricostruzione/riparazione degli edifici diversi da quelli adibiti ad abitazione principale nonche` ad uso non abitativo, ivi inclusi i contributi eventualmente gia` spettanti ai sensi delle ordinanze n. 3778 (Edifici di tipo A) e 3779 (Edifici di tipo B e C).

L`efficacia dei contratti rimane, inoltre, sospensivamente condizionata al ripristino dell`agibilita` dell`alloggio ad uso abitativo concesso in locazione.

Infine, si segnala anche l` articolo 1, comma 1 e 2, che, tra le spese ammissibili ai contributi per la riparazione degli edifici di tipo B, C, E comprende anche l`IVA che in precedenza con l`ordinanza n. 3782 del 17 giugno 2009 era stata soppressa.

Fonte: Ance
 


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