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Cessione di un immobile: la plusvalenza
Per le Entrate la nuda proprietà e il diritto di usufrutto, se acquistati in momenti diversi, sono oggetto di distinta valutazione economica

Con la Risoluzione Ministeriale n.188/E del 20 luglio, l’Agenzia delle Entrate  hachiarito che, in caso di cessione di un immobile, per il quale nuda proprieta` e usufrutto sono stati acquistati in momenti separati, ai fini della plusvalenza, il decorso dei cinque anni viene calcolato distintamente con riguardo alla data di acquisto della nuda proprieta` e a quella dell`usufrutto.

L`Agenzia delle Entrate, richiamando espressamente l`art.67 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, ha specificato che, al fine del decorso del quinquennio valido per evitare l`assoggettamento a tassazione dell`eventuale plusvalenza realizzata, qualora nuda proprieta` e usufrutto siano acquisiti in tempi diversi, occorre chiarire il momento in cui il bene si considera acquistato.

Secondo il contribuente, il nudo proprietario pone in essere un atto negoziale, senza attendere il “naturale ricongiungimento“ della nuda proprieta` e dell`usufrutto, se la successiva cessione dell`immobile avviene entro i cinque anni, a parere dell`Agenzia delle Entrate, viene ravvisato l`intento speculativo, configurandosi, in tal caso, l`ipotesi di plusvalenza tassabile.

Inoltre, l`Agenzia delle Entrate specifica che, ai fini del calcolo delle imposte sui redditi, per il calcolo della plusvalenza occorre considerare anche gli atti a titolo oneroso riguardanti la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento.

In tal ambito, a seguito di cessione dell`immobile, devono essere valutate separatamente la nuda proprieta` e il diritto di usufrutto, trattandosi di diritti acquistati in momenti diversi e, pertanto, oggetto di distinta valutazione economica.

In particolare, ai fini del calcolo della plusvalenza, trovano applicazione i coefficienti per la determinazione del diritto di usufrutto.

Per quanto riguarda, infine, le modalita` di tassazione della plusvalenza, puo` essere applicata, su richiesta del venditore, resa al notaio, l`imposta sostitutiva del 20 per cento, come stabilito dal comma 496 della Legge 23 dicembre 2005, n.266.

 Fonte: www.ance.it

 


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