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Il bonus "prima casa" sopravvive al ritardo
Sono valide le agevolazioni sul primo acquisto se il mancato reinvestimento è causato dal venditore

La Commissione tributaria provinciale di Roma ha stabilito, con la sentenza 204 del 16 giugno, che non si decade dai benefici fiscali «prima casa» per mancato reinvestimento, nel termine di legge, della somma ricavata dalla vendita di un immobile, se il contribuente non ha potuto riacquistare un altro fabbricato per inadempimento del venditore.

Il mancato acquisto puo` essere giustificato da un`emergenza in cui si puo` venire a trovare l`interessato in seguito al silenzio del venditore sull`esistenza temporanea di un atto di pignoramento sul bene compravenduto.

Per il giudice, «gli accadimenti che derivano dal decorso del tempo non vanno considerati nella loro materialita` e automaticita`, in quanto occorre valutare l`aspetto di soggettivita` derivante dal comportamento dell`onerato».

In questi casi, il Fisco deve verificare i motivi che hanno ostacolato il compimento del fatto impeditivo della decadenza.

Il ricorrente, nell`impugnazione dell`avviso di liquidazione e irrogazione delle sanzioni emanato dall`agenzia delle Entrate di Civitavecchia, aveva dedotto che prima della scadenza del termine per la stipulazione era stato accertato un impedimento all`acquisto dovuto a un pignoramento immobiliare sul terreno su cui era stato edificato il fabbricato.

Non aveva potuto dunque riacquistare entro un anno dall`alienazione di altro immobile da adibire ad abitazione principale, per causa a lui non imputabile.

Per usufruire dei benefici legati all`acquisto della «prima casa» il contribuente deve trasferire la residenza nel comune dove si trova l`immobile entro 18 mesi dalla stipula dell`atto notarile. Questo termine si applica anche a chi ha acquistato l`immobile quando era previsto il vecchio termine di un anno, purche` non fosse gia` scaduto al momento dell`entrata in vigore (1° gennaio 2001) della legge 88/2000.

I benefici possono essere conservati solo se la finalita`, dichiarata dal contribuente nell`atto di acquisto, di destinare l`immobile a propria abitazione, venga realizzata entro il termine di decadenza del potere di accertamento dell`ufficio.

In effetti, la legge dispone che oggetto del trasferimento sia un fabbricato destinato ad abitazione: non e` richiesto che sia gia` idoneo al momento dell`acquisto.

Fonti: Ance e Il Sole 24 Ore 


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