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Edilizia: aliquota IVA al 10% per le manutenzioni
La direttiva europea 2009/47/CE prevede per gli Stati membri la possibilità di applicarla in via permanente

E` stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell`Unione Europea n. L116 del 9 maggio 2009 la Direttiva 5 maggio 2009, n. 2009/47/CE, che prevede la possibilita` per i Paesi membri dell`UE di ridurre in via permanente l`aliquota IVA per le prestazioni di servizi ad alta intensita` di manodopera, tra le quali, in Italia, rientrano gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle abitazioni.

La Direttiva e` entrata in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell`Unione europea, il 1° giugno 2009 e dovra` ora essere recepita dagli Stati membri attraverso uno specifico provvedimento legislativo, in quanto l`applicazione delle aliquote ridotte rimane, comunque, una facoltà.

E fa seguito alla decisione del Consiglio ECOFIN dello scorso 10 marzo.

Alcuni Stati membri avevano gia` adottato aliquote IVA ridotte per tali prestazioni di servizi, la cui applicazione e` stata consentita, pero`, in via facoltativa, solo fino al 31 dicembre 2010.

In attesa dell`autorizzazione comunitaria, l`Italia aveva, infatti, gia` prorogato, fino al 31 dicembre 2011, l`applicazione dell`IVA in misura pari al 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle abitazioni.

In sostanza, la  nuova direttiva ha abrogato l`allegato IV della Direttiva 2006/112/CE, inserendo una disposizione aggiuntiva nell`allegato III, prevedendo che l`applicazione di tale regime fiscale agevolato subisce delle limitazioni con riferimento ai materiali che costituiscono una «parte significativa del valore del servizio reso».

Per questi, l`aliquota ridotta si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all`intervento di recupero, al netto del valore dei beni medesimi.

Di conseguenza, come affermato dall`Amministrazione finanziaria nella Circolare n.247/E del 29 dicembre 1999, nell`ipotesi in cui siano utilizzati, nel quadro dell`intervento, beni di valore significativo, il contribuente deve indicare in fattura il corrispettivo del servizio (soggetto ad IVA al 10%) al netto del valore dei detti beni ed, inoltre, distintamente, la parte del valore dei beni stessi cui e` applicabile l`aliquota ridotta e l`eventuale parte soggetta all`aliquota del 20%.

Resta fermo che per gli interventi piu` incisivi di recupero (“restauro e risanamento conservativo”, “ristrutturazione edilizia” e “ristrutturazione urbanistica”), l`aliquota IVA ridotta al 10% si applica, in via permanente, per gli interventi eseguiti su tutte le tipologie di fabbricati (residenziali e non).

Spetta ora al Governo recepire la Direttiva che consente la proroga (o l`assunzione a regime) dell`applicazione dell`aliquota IVA ridotta per tali interventi anche dopo il 31 dicembre 2011.

Fonte: www.ance.it

 


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