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Gara d'appalto, il parere dell'Authority
Non è rigida e lesiva dei principi della concorrenza la clausola che permette la presa visione dei luoghi solo ad alcune figure

Un`impresa ha chiesto il parere dell`Autorita` dei Lavori pubblici, contestando il bando di gara per l`affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria in alcuni edifici scolastici e sostenendone la illegittimita` nella parte in cui non ammette che il sopralluogo, richiesto tra i requisiti di partecipazione, possa essere effettuato dai concorrenti, mediante un procuratore munito di procura notarile.

In una nota stampa l’Ance ha sottolineato il fatto che l`impresa ha evidenziato di essere un`impresa individuale, priva di tecnici qualificati alle proprie dipendenze; pertanto, la prescrizione del bando, che consente il sopralluogo ai soli titolari, legali rappresentanti, institori, soci amministratori, direttori tecnici o dipendenti, non le permette di effettuare la presa visione dei luoghi e di partecipare alla procedura di gara.

“L`impresa ha, altresi`, rilevato che tale clausola del bando, oltre a violare i principi di concorrenza e di massima partecipazione alle gare pubbliche – prosegue l’associaizone dei costruttori -, appare illogica rispetto ad un`ulteriore disposizione del bando stesso che consente, invece, che l`offerta possa essere firmata anche da un procuratore, i cui poteri sono espressamente disciplinati dalle norme civilistiche (art. 2209 cod. civ.)”.

Nell`allegato parere n. 33/2009, l`Autorita` rileva che il bando di gara in esame – nel descrivere le modalita` di effettuazione del sopralluogo, richiesto a pena di esclusione dalla procedura di gara – ha previsto che lo stesso dovesse essere “effettuato unicamente dal titolare o legale rappresentante o institore, o da soci amministratori o dal direttore tecnico o da un dipendente dell`impresa (non sono ammessi i procuratori)“.

Nel caso di specie, tuttavia, fa notare l’Ance, la Stazione appaltante ha consentito che la presa visione dei luoghi potesse essere eseguita non solo dalle figure di vertice delle imprese concorrenti, ma anche da loro dipendenti o da soggetti comunque riconducibili alla struttura organizzativa dei partecipanti alla procedura di gara.

“Cosi` operando, la Stazione appaltante ha ritenuto altresi` di aver salvaguardato l`esigenza, richiamata dall`Autorita` (deliberazione n. 206/2007), che il sopralluogo non sia svilito e ridotto a mero adempimento burocratico – aggiunge -.Circostanza, quest`ultima, piu` facilmente verificabile se si ammettessero al sopralluogo anche i soggetti muniti di procura. Uno stesso procuratore, infatti, potrebbe svolgere la presa visione dei luoghi per conto di piu` imprese, con la conseguenza di depotenziare il coinvolgimento di ciascun concorrente nella valutazione della prestazione richiesta e della situazione dei luoghi, che costituisce l`aspetto sostanziale del delicato momento del sopralluogo.

L`Autorita` ritiene, infine, che la clausola in esame, pur non consentendo che il sopralluogo possa essere eseguito da un procuratore munito di procura notarile, non appare affatto restrittiva e rigida, ne` di per se` lesiva dei principi della concorrenza e del favor partecipationis.
 
 Fonte: www.ance.it

 


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