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Edilizia: cessione di fabbricati ristrutturati
Secondo l'Agenzia delle Entrate si applica l'IVA al 10% anche se i lavori edili non recuperano lo stato di degrado dell'immobile

La cessione di fabbricati oggetto di incisivi interventi di recupero (restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia o urbanistica) e` agevolata con l`aliquota IVA ridotta del 10% anche se i lavori edili non sono strettamente necessari a recuperare lo stato di degrado dell`immobile.

A tal fine, e` invece indispensabile che i medesimi interventi risultino comunque gia` ultimati prima della cessione dei fabbricati stessi.

A metterlo in evidenza è l’Ance che, all’interno di un comunicato, spiega anche che lo stato di degrado degli immobili non e` richiesto nemmeno per l`applicazione della disposizione che dichiara imponibili ad IVA (anziche` esenti) le cessioni di fabbricati sottoposti ad interventi di recupero, effettuate entro quattro anni dal termine dei lavori da parte delle imprese che hanno realizzato i medesimi interventi.

L’Ance fa riferimento  ai chiarimenti rilasciati dall`Agenzia delle Entrate nel corso di un incontro con la stampa specializzata, tenutosi il 17 gennaio scorso.

"Vengono in tal modo superati, anche in via ufficiale – segnala l’associazione dei costruttori edili – , gli orientamenti ministeriali emanati dall`amministrazione finanziaria a commento di previgenti disposizioni normative, che assoggettavano ad aliquota IVA ridotta le cessioni di fabbricati oggetto degli interventi di recupero di cui alla legge 457/1978 e per le quali l`applicabilita` dell`agevolazione era stata subordinata alla preesistenza dello stato di degrado dell`immobile oggetto dei lavori ed alla necessaria inclusione dello stesso nell`ambito dei piani di recupero disciplinati dalla medesima legge 457/1978".

"Come precisato dall`Agenzia delle Entrate, – aggiunge – infatti, l`attuale disciplina non pone alcuna condizione legata alla “fatiscenza“ del fabbricato oggetto dei lavori di recupero edilizio, per cui, a prescindere dallo stato “iniziale“ dell`immobile:

– la cessione di fabbricati, o di loro porzioni, oggetto di interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia o urbanistica, e` comunque assoggettata ad IVA quando effettuata entro quattro anni dall`ultimazione dei lavori (ai sensi dell`art.10, comma 1, nn.8-bis e 8-ter, lett.a, del D.P.R. 633/1972);

– alla medesima cessione si rende applicabile l`aliquota IVA ridotta al 10% (prevista dal n.127 – quinquiesdecies, Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 633/1972), a condizione che gli interventi di recupero risultino gia` ultimati all`atto della vendita".

L’Ance infine precisa che tali chiarimenti ministeriali dovrebbero trovare conferma ufficiale in una Circolare dell`Agenzia delle Entrate di prossima emanazione.

Fonte: www.ance.it

 
 


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