MAGGIOLI EDITORE - Edilizia urbanistica: notizie, leggi e normative per Enti Locali e professionisti


Edilizia: detrazione del 36%
Secondo l'Agenzia delle Entrate il beneficio può essere trasferito dal venditore dell'immobile all'acquirente

Nuove delucidazioni sulla detrazione del 36%, prevista per le spese di ristrutturazioni edilizie, vengono dall’Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia ha infatti stabilito, con la risoluzione 457/E dello scorso 1 dicembre, che tale beneficio viene trasferito dal venditore all’acquirente sia nel caso di acquisto da privato che nel caso di acquisto da un’impresa edile.

In particolare ha risposto all’interpello di un contribuente che chiedeva parere in merito alla possibilità di poter beneficiare della detrazione del 36% prevista per le spese di ristrutturazione effettuate in precedenza dal venditore che non ne aveva usufruito.

L’Agenzia ha ricordato che la legge 448/2001 ha esteso la detrazione fiscale del 36% all’acquisto di immobili oggetto di interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia su interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare entro il 31 dicembre 2002 che provvedono alla successiva alienazione, a condizione che l’atto di acquisto fosse stipulato entro il 30 giugno 2003.

La data è stata prorogata più volte dalle successive leggi finanziarie e infine la legge finanziaria per il 2008 (244/2007) ha reintrodotto la detrazione d’imposta per gli edifici ristrutturati nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010 ed acquistati entro il 30 giugno 2011.

La detrazione si calcola applicando la percentuale del 36% ad un importo forfetario di spesa pari al 25% del prezzo dell’unità immobiliare, risultante dall’atto di compravendita, fermo restando il limite massimo di 48.000,00 euro.

Sulla possibilità di trasferire il beneficio dell’agevolazione, se non goduto per intero o in parte, dal venditore all’acquirente, l’Agenzia ha anche ricordato che già la legge 449/1997aveva stabilito che le detrazioni previste (…) non utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettano per i rimanenti periodi di imposta (…) all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare". Inoltre che la

Nel 2005 la circolare n. 95 della stessa Agenzia aveva chiarito che il contribuente che non ha portato in detrazione, nella dichiarazione dei redditi di un dato anno, le spese sostenute per la ristrutturazione di un immobile, può iniziare a detrarre la spesa sostenuta dalla rata dell’anno successivo.

Per le Entrate quindi il diritto a subentrare nel beneficio fiscale spetta anche nell’ipotesi in cui la detrazione del 36% sia riconosciuta per l’acquisto di un immobile ristrutturato da un’impresa edile.

Anche in assenza di una espressa previsione normativa in tal senso, deve tenersi presente che il beneficio connesso all’acquisto di un immobile da parte dell’impresa che lo ha ristrutturato si innesta sulla matrice fondamentale rappresentata dalla detrazione per spese di recupero edilizio.

 


www.ediliziaurbanistica.it